L'errore grave nell'esercizio dell'attività professionale costituisce una causa di esclusione dalla gara facoltativa e di natura discrezionale

Redazione Scientifica
22 Marzo 2021

L'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006 prevede una “norma di chiusura” in cui gli illeciti ivi previsti hanno valore esemplificativo...

L'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006 prevede una “norma di chiusura” in cui gli illeciti ivi previsti hanno valore esemplificativo; l' “errore grave” nell'esercizio dell'attività professionale si caratterizza per essere una causa di esclusione facoltativa (e non obbligatoria, in relazione all'an della sua genesi) e di natura discrezionale (e non vincolata, in relazione al quid del potere) da esercitarsi nell'ambito della portata delineata dal diritto europeo e precisata dalla giurisprudenza nazionale. La Stazione appaltante, pertanto, è tenuta a compiere una valutazione che riguarda l'operatore sia quale concorrente leale nella procedura ad evidenza pubblica cui partecipa sia quale contraente affidabile nel futuro contratto da stipulare tra le parti ove dovesse risultare aggiudicatario.

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