L'affitto o la cessione d'azienda non costituiscono uno strumento per superare la causa di esclusione di un concorrente dalla gara

Redazione Scientifica
22 Marzo 2021

L'ordinamento non tollera che possano partecipare alla gara soggetti privi ab origine o in corso di gara dei requisiti di partecipazione; allo stesso modo...

L'ordinamento non tollera che possano partecipare alla gara soggetti privi ab origine o in corso di gara dei requisiti di partecipazione; allo stesso modo non tollera che il soggetto, una volta divenuto privo dei requisiti in corso di gara, possa poi sostituire altri a sé per raggiungere in via indiretta quello stesso obiettivo (rimanere in gara senza incorrere nell'esclusione) che l'ordinamento gli preclude di perseguire in via diretta. Proprio per evitare tale risultato, occorre interpretare la disposizione dell'art. 51 del d.lgs. n. 163 del 2006 in senso logico e sistematico evitando quindi che tramite il ricorso ai mezzi giuridici contemplati da detta disposizione (come il contratto di fitto d'azienda) si possa superare una causa di esclusione che altrimenti avrebbe comportato irrimediabilmente l'espulsione del concorrente che impinge in essa. Pertanto, in caso di fitto d'azienda o del ramo di questa, nonché in ogni caso in cui si verifica la sostituzione del concorrente, il cedente o l'affittante, nonché il sostituito, deve essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dalla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento fino alla data in cui si perfeziona e diviene efficace il contratto o l'atto che comporta la cessione, il fitto o la sostituzione del concorrente.

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