Le osservazioni dell'Anac sulla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche

24 Marzo 2021

Con l'atto di segnalazione n. 1 del 9 marzo 2021, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha inviato al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle osservazioni sulla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle p.a.

Con l'atto di segnalazione n. 1 del 9 marzo 2021, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha formulato delle osservazioni sull'articolo 113 del Codice dei contratti, concernente gli incentivi per le funzioni tecniche.

L'Autorità ha evidenziato, innanzitutto, che – stando alla collocazione del citato art. 113, al tenore letterale della norma e all'interpretazione sistematica che si ricava anche dagli artt. 164, comma 2, e 176 del Codice dei contratti – la disciplina sugli incentivi per le funzioni tecniche è applicabile ai soli appalti di lavori, servizi e forniture. L'Anac ha sottolineato, dunque, l'opportunità di estendere gli incentivi per le funzioni tecniche attinenti le attività di programmazione e gestione delle gare e di esecuzione e collaudo anche ai contratti di concessione e a quelli di partenariato pubblico privato.

L'Autorità ha segnalato, inoltre, la mancata attuazione da parte di numerose amministrazioni aggiudicatrici delle disposizioni di cui al citato articolo 113, con particolare riferimento alla mancata adozione del regolamento per la ripartizione degli incentivi, di cui al comma 3, e della mancata costituzione del fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Sarebbe opportuna, quindi, un'attività di impulso e di coordinamento affinché le amministrazioni attuino quanto previsto dall'art. 113 del Codice dei contratti, tramite l'adozione del regolamento di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche e alla costituzione del fondo.

L'Anac ha sottolineato, infine, l'opportunità di un intervento legislativo per superare le incertezze sull'ambito applicativo dei regolamenti che le amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate ad adottare, tenuto in considerazione l'orientamento espresso dal Cons. Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nei pareri n. 145 del 3 febbraio 2021 e n. 281 del 1° marzo 2021, secondo cui tali regolamenti non possono riconoscere incentivi per le attività riferibili a procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore del Codice, ma prima dell'entrata in vigore dei regolamenti stessi.

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