Rito appalti e inapplicabilità del termine dilatorio di cui all'art. 71, comma 5, c.p.a.

Carlo M. Tanzarella
25 Marzo 2021

Il termine dilatorio stabilito in via generale dall'art. 71, comma 5, c.p.a. per la fissazione dell'udienza pubblica di trattazione del merito non si applica alle fattispecie riconducibili nell'ambito di applicazione dell'art. 120, comma 6, terzo periodo, c.p.a.

L'iter processuale. Il contenzioso in seno al quale è stato pronunziato il decreto oggetto della presente segnalazione ha seguito un iter processuale articolato in un'udienza camerale per la trattazione della domanda cautelare e in una prima udienza di merito, in esito alla quale il Consiglio di Giustizia per la Regione siciliana, con ordinanza 29 dicembre 2020, n. 1211, ha rimesso all'Adunanza plenaria la soluzione di talune questioni.

L'organo nomofilattico della Giustizia Amministrativa si è pronunziato con sentenza 18 marzo 2021, n. 5, stabilendo i principi di diritto applicabili alla fattispecie e restituendo gli atti al Giudice rimettente per la definizione della controversia.

Il CGA ha quindi fissato d'ufficio la successiva udienza pubblica per il giorno 14 aprile 2021, a distanza di 26 giorni dall'avviso di fissazione d'udienza comunicato alle parti l'antecedente 19 marzo.

L'istanza di rinvio. Ricevuta la comunicazione di cancelleria, in pari data parte appellata ha depositato istanza di rinvio dell'udienza, motivata sulla scorta dell'affermata violazione dei termini a difesa di cui al combinato disposto degli artt. 71, comma 5 e 119 e 120 c.p.a., ossia l'intervallo di almeno trenta giorni tra la data dell'avviso alle parti e la data dell'udienza.

La decisione. Con decreto presidenziale n. 55/2021, il CGA ha respinto l'istanza di rinvio, rilevando che, ove vengano in rilievo cause sottoposte al rito in materia di contratti pubblici, il termine dilatorio stabilito dall'art. 71, comma 5 c.p.a. si applica esclusivamente alla prima udienza pubblica.

Secondo il Giudice, infatti, tale disposizione deve essere armonizzata con la disciplina di cui al sesto comma dell'art. 120 c.p.a., che pone regole diversificate (primo e terzo periodo) per la prima udienza pubblica (che deve “tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”) e per la successiva, disposta in esito a rinvio per esigenze istruttorie o per la necessità di integrare il contraddittorio o ancora per garantire il rispetto dei termini a difesa, che deve tenersi “non oltre trenta giorni”.

Poiché quest'ultima disposizione fissa un termine massimo (“non oltre”) e non uno minimo, l'udienza di rinvio potrebbe essere fissata anche ad una distanza inferiore ai trenta giorni dall'avviso, di talché deve escludersi la necessità (e la stessa possibilità) di assicurare il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 71, comma 5, c.p.a.

Aggiunge il CGA che la previsione del menzionato art. 120, comma 6, terzo periodo, risponde alla ratio acceleratoria propria del rito in materia di contratti pubblici, e per tale ragione deve essere interpretata estensivamente e applicarsi ad ogni ipotesi di rinvio dell'udienza, quindi anche nel caso di rimessione della causa alla Plenaria e di fissazione della nuova udienza dopo la decisione della Plenaria.