Onere motivazionale per l'affidamento in house dei servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza

Redazione Scientifica
23 Marzo 2021

Ai sensi di quanto previsto nel comma 2 dell'art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai fini dell'affidamento in house di un contratto ...

Ai sensi di quanto previsto nel comma 2 dell'art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti debbono affettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Nell'applicare tale norma, l'Amministrazione deve, in particolare, dimostrare la reale convenienza di tale specie di affidamento rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato, con un onere motivazionale rafforzato, che consente un penetrante controllo della scelta, sul piano dell'efficienza amministrativa, e del razionale impiego delle risorse pubbliche, al fine di impedire una riduzione della concorrenza, in danno delle imprese e dei cittadini (C.S. Comm. Spec., 1.4.2016 n. 464).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.