Liquidazione in via equitativa del danno curriculare derivante dalla mancata aggiudicazione del contratto

Redazione Scientifica
24 Marzo 2021

La prova del danno curriculare, derivante dalla mancata aggiudicazione del contratto, è in re ipsa perché insita nel fatto stesso dell'impossibilità di...

La prova del danno curriculare, derivante dalla mancata aggiudicazione del contratto, è in re ipsa perché insita nel fatto stesso dell'impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall'esecuzione dell'appalto nell'ambito di futuri procedimenti simili cui l'impresa potrebbe partecipare, mancato guadagno che, non potendo essere giammai provato nel suo preciso ammontare, va valutato dal giudice con equo apprezzamento delle specifiche circostanze del caso e liquidato in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod.civ., senza quindi essere il giudice vincolato al rispetto di alcuna percentuale prestabilita di utile atteso né obbligato a calcolare la predetta percentuale sull'offerta presentata in gara (nella specie il Collegio ha ritenuto equo riconoscere alla società ricorrente, a titolo di danno c.d. curriculare, il 3% del valore dell'appalto, commisurato all'importo a base d'asta – sottratta la quota relativa ai “lavori edili”, che sarebbero stati di spettanza dell'altra ditta componente del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese –).

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