Redazione Scientifica
26 Marzo 2021

Si segnalano alcune sentenze della Cassazione penale nelle quali emergono contrasti giurisprudenziali non ancora rimessi alle Sezioni Unite.

Si segnalano alcune sentenze della Cassazione penale nelle quali emergono contrasti giurisprudenziali non ancora rimessi alle Sezioni Unite.

Misure cautelari

Cass. pen., Sez. VI, 11 novembre 2020 (dep. 14 dicembre 2020), n. 35816. In tema di ricorso diretto per cassazione contro le ordinanze che dispongano una misura coercitiva, la proposizione del ricorso per violazione di legge ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. rende inammissibile la richiesta di riesame, sicché ove il ricorso diretto sia proposto per motivi non consentiti, ne consegue l'inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e non la sua conversione in richiesta di riesame ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente ha già consumato la facoltà di scelta tra i diversi mezzi di impugnazione a sua disposizione.

Precedenti: Cass. pen., Sez. Unite, n. 45371/2001.

In senso difforme: Cass. pen., n. 9151/2016; n. 32391/2018; n. 10232/2010.

Sicurezza pubblica

Cass. pen., Sez. VI, 28 ottobre 2020 (dep. 18 dicembre 2020), n. 36582
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è l'incidente di esecuzione nel caso in cui si faccia valere il difetto originario dei presupposti per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è utilizzabile lo strumento della revocazione, di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, che mira alla riapertura del procedimento di prevenzione, in quanto, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, si rende necessaria la mera presa d'atto dell'esistenza di accadimenti successivi al giudicato che ne travolgono la validità).

Precedenti: Cass. pen., n. 31549/2019; n. 12001/2020; n. 11661/2020; 27263/2019; n. 21958/2020
In senso difforme: n. 33641/2020; Cass. pen., 34027/2020

Impugnazioni

Cass. pen., Sez. VI, 26 novembre 2020 (dep. 14 gennaio 2021), n. 1578
È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria, in quanto a tale applicazione può provvedere direttamente la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 67, della l. 23 giugno 2017, n. 103, non richiedendosi l'esercizio di un potere discrezionale.

Precedenti: Cass. pen., n. 18121/2015; n. 13789/2011; n. 48654/2019.
Difformi: Cass. pen., n. 47604/2019; n. 51390/2018

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