Per i minori non accompagnati negati gli automatismi connessi all’età

29 Marzo 2021

Il compimento del quindicesimo anno d'età non è l'unico elemento da valutare ai fini del rimpatrio del minore, vanno invece considerate, caso per caso, le condizioni di accoglienza che lo Stato di destinazione è in grado di garantire.

Nelle ipotesi di minore non accompagnato, l'adozione di una decisione di rimpatrio è subordinata alla circostanza che nello Stato di destinazione sia disponibile un'accoglienza adeguata. Il criterio del quindicesimo anno di età non può essere l'unico elemento da considerare al fine di verificare le condizioni di accoglienza, dovendosi operare caso per caso una valutazione generale ed approfondita, piuttosto che un'indagine automatica in base al solo criterio anagrafico. Qualora venga assunta una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 va interpretato nel senso che lo Stato membro non deve attendere il raggiungimento dell'età di diciotto anni del minore per procedere al conseguente allontanamento.

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