Genitori e dad: l' incompatibilità della prestazione con lo smart-working nelle scelte del legislatore
30 Marzo 2021
Cosa è possibile fare se il lavoratore è genitore di due figli aventi rispettivamente 13 e 15 anni, ai quali è stata sospesa la didattica in presenza, qualora svolga mansioni non eseguibili in modalità agile?
Dopo il silenzio legislativo successivo al 31 dicembre 2020, il legislatore (d.l. n. 30/2021) ha nuovamente previsto - fino al 30 giugno 2021 - la possibilità per il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 16, di richiedere che l'esecuzione della propria prestazione avvenga in modalità agile per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, alla durata dell'infezione da Covid-19 del figlio (ovunque verificatesi) nonché alla durata della quarantena del medesimo, disposta dal Dipartimento di prevenzione dell' ASL territorialmente competente a seguito di contatto, a prescindere dal luogo in cui esso sia avvenuto.
Il legislatore ha considerato anche l'ipotesi di una sostanziale incompatibilità delle mansioni svolte con lo smart-working: il lavoratore, con figlio minore di 14 anni o con disabilità grave, potrà astenersi dal lavoro per il medesimo periodo suddetto, percependo un'indennità pari al 50% del trattamento retributivo. Ciò, tuttavia, nei limiti di spesa indicati (282,8 milioni di euro per l'anno 2021).
Qualora il figlio abbia un'età compresa tra i 14 ed i 16 anni, invece, alle medesime condizioni sopra riportate, l'astensione dal lavoro non prevede la corresponsione di retribuzione o di un'indennità, né il riconoscimento di contribuzione figurativa. È fatto divieto di licenziamento ed è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Fonte: giuslavorista.it |