Redazione scientifica
30 Marzo 2021

Alle amministrazioni che non si siano ancora adeguate all'uso del processo civile telematico e alle quali è momentaneamente inibita, per ragioni sanitarie, la possibilità del deposito in cancelleria degli atti difensivi, deve riconoscersi la facoltà del deposito di essi in udienza, o mediante PEC.

In un giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione promosso contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Giudice esaminava in via preliminare la questione dell'ammissibilità del deposito in udienza, da parte della convenuta, della nota difensiva che precedentemente, al fine di osservare il termine assegnato, tale parte aveva inviato via PEC all'indirizzo del Tribunale.

Il Tribunale ha ritenuto valida tale modalità di deposito, dal momento che l'amministrazione resistente “sta in giudizio personalmente”; che “nell'attuale periodo di emergenza sanitaria, non è consentito alle parti di accedere agli uffici di cancelleria per ricevere comunicazione dei provvedimenti o depositare atti difensivi” e che “a ben vedere, la legislazione emergenziale non contempla una modalità diversa dall'accesso in cancelleria per le parti costituite personalmente che intendano depositare i propri atti difensivi”. Invero, l'art. 23, comma 1, del d.l. 137/2020, in punto di deposito di atti giudiziari, si è limitato a confermare il disposto dell'art. 221 del d.l. 34/2020, il quale, nel prevedere che “negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 221/2012, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”, non ha inciso sul comma 4, ultimo periodo, dell'art. 16 succitato, che “consente ma non impone ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente di depositare con modalità telematiche gli atti e i documenti”. Deve, pertanto, ritenersi tuttora valido il principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14062/2018 secondo cui “i funzionari di cui si avvalgono le Pubbliche Amministrazioni per stare in giudizio personalmente non sono soggetti all'obbligo del deposito telematico, anche se la parte che rappresentano è già costituita in giudizio” e che precisò che “la predetta disposizione - art. 16-bis, d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012 - nella parte in cui esclude l'obbligatorietà del deposito telematico per i funzionari delle pp.aa. delegati alla difesa, fu introdotta … proprio per prevenire il rischio che l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni non fosse in grado di sostenere l'impatto derivante dall'incipiente obbligatorietà del processo telematico…”.

In conclusione, alle amministrazioni che non si siano ancora adeguate all'uso del processo civile telematico e alle quali è momentaneamente inibita, per ragioni sanitarie, la possibilità del deposito in cancelleria degli atti difensivi, deve riconoscersi la facoltà del deposito di essi in udienza - come è accaduto nel caso di specie - o mediante PEC e in tale ultima evenienza potrà essere la cancelleria a provvedere poi a comunicarlo alla controparte; in caso contrario verrebbe compromesso il diritto di difesa delle predette amministrazioni.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.