Le clausole del bando di gara sono di stretta interpretazione

Simone Abrate
02 Aprile 2021

Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione delle offerte impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale.

Il caso. Nel giudizio esaminato dal TAR Lombardia il ricorrente principale ed incidentale hanno contestato la reciproca attribuzione dei punteggi tecnici, denunciando l'errata interpretazione ed applicazione della legge di gara da parte della Commissione giudicatrice in sede di attribuzione dei punteggi tecnici.

La soluzione del TAR. Il TAR ha accolto il motivo proposto dalla ricorrente principale, relativo all'attribuzione di punteggio tecnico tabellare al parametro “algoritmo di prevenzione e trattamento delle tachiaritmie atriali”, rigettando tutte le altre domande. In punto di fatto, il Tar ha dapprima accertato che l'algoritmo di trattamento dell'aritmia non è altro che l'insieme di passaggi (di stimoli creati dal pacemaker secondo istruzioni predefinite) necessari al trattamento del singolo tipo di aritmia.

Questo concetto non include necessariamente, invece, come erroneamente ritenuto dalla stazione appaltante, che il dispositivo debba essere in grado di riconoscere in automatico l'esigenza (quindi di diagnosticare il tipo di aritmia) e somministrare in automatico la corretta terapia meccanica (trattamento). In altre parole, il dato testuale della lettera di invito non richiede che l'algoritmo di trattamento, al verificarsi dell'episodio aritmico, sia avviato dal dispositivo medesimo in automatico. Per tale ragione, la Commissione ha erroneamente attribuito un punteggio tecnico “penalizzante” al ricorrente che ha proposto un algoritmo che interviene con l'ausilio di un operatore.

In punto di diritto, il Tar ha ribadito che secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2018, n. 4849), in tema di criteri di interpretazione dei bandi di gara, deve farsi applicazione del principio per il quale ‘l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando ‘de quo', soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative; con la conseguenza che ‘la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione.

Ha aggiunto, poi, il TAR Lombardia che le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione delle offerte impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale.

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