Le Sezioni Unite danno il via libera alla trascrizione in Italia dell’adozione all’estero da parte di due uomini
02 Aprile 2021
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 9006/21 depositata il 31 marzo, nell'affermare la trascrizione del provvedimento di adozione formatosi all'estero per una coppia dello stesso sesso. Ciò in continuità con le ultime pronunce tanto della giurisprudenza di legittimità quanto di quella costituzionale in materia di genitorialità sociale, adozione legittimante ed in casi particolari.
Il caso. A seguito del consenso prestato dai genitori biologici all'adozione del proprio figlio nonché di un'indagine espletata da chi, negli Stati Uniti, svolge funzioni analoghe ai nostri Servizi Sociali, la Surrogate's Court dello Stato di New York con provvedimento giurisdizionale riconosceva al minore lo status di figlio adottivo di due uomini, l'uno cittadino italiano naturalizzato americano e l'altro americano uniti in matrimonio. L'ufficiale dello Stato civile italiano, richiesto da uno dei genitori adottivi, rifiutava la trascrizione. La Corte d'Appello di Milano, adita da uno dei due uomini ai sensi dell'art. 67, l. n. 218/1995 per ottenere il riconoscimento del provvedimento estero di adozione piena e legittimante del figlio minore, ritenuti rispettati i principi del riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri ne accordava la trascrizione. Il Sindaco proponeva ricorso per Cassazione. L'inquadramento giuridico dell'atto da riconoscere. La Suprema Corte, in via preliminare, analizza il provvedimento di adozione di cui si richiede la trascrizione: l'adoption order è un provvedimento giurisdizionale che attribuisce ai due uomini lo status di genitori adottivi del minore dopo aver acquisito preventivamente il consenso dei genitori biologici e dopo aver esperito un'indagine di valutazione della coppia richiedente l'adozione. Non si è ricorso, quindi, alla surrogazione di maternità, né alla Procreazione Medicalmente Assistita e non vi è prova né evidenza che il consenso sia stato viziato ovvero sia stato manifestato dietro compenso oneroso.
Il limite al riconoscimento di provvedimenti esteri. Infatti, il limite dovuto alla contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale al riconoscimento di status genitoriali provenienti da provvedimenti esteri richiesti da componenti di coppie omoaffettive è costituito esclusivamente nel ricorso alla maternità surrogata (vietata anche per le coppie eterosessuali). In questo caso, infatti, viene leso il diritto alla dignità della donna. Tuttavia, il nostro ordinamento, nel sanzionare anche penalmente la maternità surrogata che come è noto è vietata, lascia aperta la strada all'adozione in casi particolari proprio per tutelare il miglior interesse del minore nato tramite tale pratica.
Il rispetto dell'ordine pubblico internazionale. La Corte prosegue nel verificare se gli effetti prodotti dal provvedimento di cui si chiede la trascrizione siano o meno conformi all'ordine pubblico internazionale, inteso come l'insieme di tutti quei principi interni e sovranazionali che devono essere rispettati. In particolare, occorre verificare se lo status genitoriale adottivo rispetti il principio di autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori; il principio del best interest of the child; il principio di non discriminazione per evitare disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento al diritto all'identità e di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca l'equilibrio psico fisico non che relazionale.
L'orientamento sessuale dei genitori. Questo non incide sulla idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale. Il best interest of the child, coincidente con il diritto a mantenere la stabilità della vita familiare consolidatasi all'estero con entrambe le figure genitoriali adottive, deve guidare il giudice nella decisione. Mancano, infatti, rilievi scientifici sulla inidoneità genitoriale di una coppia formata da persone dello stesso sesso.
L'adozione non legittimante delle coppie omoaffettive. Secondo la Corte, non è contraria all'ordine pubblico la trascrizione di un provvedimento giurisdizionale di adozione che attribuisca lo status genitoriale secondo l'adozione piena e legittimante. Ciò in linea con la recente promozione della giurisprudenza costituzionale, di legittimità e sovranazionale di un regime giuridico interno di accesso alla genitorialità sociale meno restrittivo e più vicino all'evoluzione condivisa di superamento della limitazione alla coppia eterosessuale unita in matrimonio dell'accesso all'adozione legittimate. Il matrimonio non è più l'unico modello di riferimento familiare. Sulla scia delle ultime sentenze e dei moniti che i Giudici hanno rivolto al legislatore, la Corte di Cassazione afferma che l'unione matrimoniale non è più l'unico modello adeguato per la nascita e la crescita dei figli minori e conseguentemente non può essere un limite al riconoscimento del provvedimento straniero che attribuisce lo status di genitori adottivi ad una coppia formata da persone dello stesso sesso.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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