Conseguenze procedurali del fallimento dell'ausiliaria

Redazione Scientifica
29 Marzo 2021

L'art. 89, comma 3, D.lgs. 50/2016 impone all'operatore economico di sostituire i soggetti, da esso designati come ausiliari in avvalimento, i quali non soddisfino...

L'art. 89, comma 3, D.lgs. 50/2016 impone all'operatore economico di sostituire i soggetti, da esso designati come ausiliari in avvalimento, i quali non soddisfino un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistano motivi obbligatori di esclusione. E' quindi previsto che la verifica dei requisiti debba essere eseguita dalla stazione appaltante in via diretta e d'ufficio e che, quando nel corso di tali verifiche, venga accertata la sussistenza di cause di esclusione in capo alla ausiliaria, la stessa stazione appaltante debba assegnare un termine al concorrente al fine di consentirne la sostituzione. Legittimamente, pertanto, la stazione appaltante, una volta che abbia accertato la sussistenza di alcune condizioni in capo alla impresa ostative alla prosecuzione del ruolo di ausiliaria (consistite nella specie nel suo sopravvenuto fallimento), assegna termine alla concorrente, la quale ne provveda poi alla sostituzione, ancorché successivamente all'aggiudicazione ma comunque nella fase precedente l'esecuzione del contratto, in conformità al canone del favor partecipationis (Cons. Stato, sez. V, 26.04 2018, n. 2527).

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