PPT e ultimissimi aggiornamenti: sì al deposito cartaceo in caso di malfunzionamento del Portale Telematico

Paolo Grillo
07 Aprile 2021

Il CNF, dopo l'inserimento e l'uso nel primo periodo del Portale Deposito Atti Penali, s'è fatto portavoce delle numerose lamentele degli avvocati, giunte da tutta Italia, circa i frequenti malfunzionamenti dello stesso. Il d.l. n. 44/2021 ha introdotto una parziale rivisitazione dell'obbligatorietà dell'utilizzo del Portale Deposito degli Atti Penali, introducendo un'eccezione che consente, al ricorrere dello stato di malfunzionamento del sistema, di procedere al deposito cartaceo di atti e documenti.
Il Portale Deposito Telematico: la protesta degli Avvocati

Il CNF, dopo l'inserimento e l'uso nel primo periodo del Portale Deposito Atti Penali, s'è fatto portavoce delle numerose lamentele degli avvocati, giunte da tutta Italia, circa i frequenti malfunzionamenti dello stesso.

Come sempre in questi casi, bisogna riconoscere che la comprensione reciproca tra le categorie professionali coinvolte nell'utilizzo del PDP non è stata affatto esemplare: da un lato, le continue denunce dei disservizi e dei malfunzionamenti che rallenterebbero o renderebbero perfino impossibile attendere serenamente alle incombenze professionali (si pensi agli effetti catastrofici di una querela depositata fuori termine a causa di un “black out” telematico); dall'altro, le esortazioni a non boicottare il Portale e a sforzarsi d'imparare ad utilizzarlo senza troppi borbottii. Insomma, l'introduzione dell'obbligatorietà del deposito telematico di una serie di atti processuali penali (lo ricordiamo brevemente: tutti quelli successivi alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma anche nomina del difensore, rinuncia e revoca dello stesso, opposizione alla richiesta di archiviazione e denuncia-querela) non è stata ben accolta dall'avvocatura, che ha affidato le proprie proteste al Consiglio Nazionale Forense.

Dietro le rimostranze, rappresentate alla Direzione dei Servizi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia vi era un obiettivo ben preciso: giungere ad un dietro front sull'obbligatorietà dell'inoltro telematico grazie all'introduzione di un “periodo cuscinetto” durante il quale far convivere il Portale Telematico con il deposito cartaceo degli atti processuali, un po' come già avvenuto per il cugino processo civile telematico che ha visto un periodo di “assestamento” non solo per il sistema, ma anche e soprattutto per i suoi utilizzatori.

Ad animare la richiesta, invero, non vi è un rifiuto preconcetto nei confronti del digitale, quanto la necessità di dare vita ad un periodo di prova durante il quale permettere al sistema di “subire” un vero e proprio rodaggio per superare “in sicurezza” tutte le criticità operative sin qui emerse.

Si è chiesto dunque la possibilità di introdurre un “doppio binario” per i depositi che consentisse di non incorrere in problematiche inerenti eventuali decadenze.

Il Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44 introduce l'eccezione alla regola

Il decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, ultimo nato in tema di emergenza COVID, contiene all'art. 6, rubricato “Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19”, tra le altre norme, una parziale rivisitazione dell'obbligatorietà dell'utilizzo del Portale Deposito degli Atti Penali.

Tuttavia, contrariamente a quanto sperato, le modifiche, lungi dall'introdurre un “periodo cuscinetto”, o una stabile convivenza tra deposito telematico e cartaceo, o ancora permettere depositi attraverso posta elettronica certificata, hanno riguardato i soli casi di comprovato malfunzionamento del portale. La regola, dunque, rimane quella del deposito telematico degli atti specificati nel “Decreto Ristori” e successive modifiche attraverso il Portale. Viene però introdotta un'eccezione. Ed è appunto quella che consente, al ricorrere dello stato di malfunzionamento del sistema, di procedere al deposito di atti e documenti alla vecchia maniera (e cioè su supporto cartaceo).

La disposizione, dunque, introduce un'astratta previsione normativa di “malfunzionamento del sistema” che, tuttavia, deve essere attestato dal DGSIA e segnalato sul Portale (comma 2 bis art. 24, Decreto Ristori così come modificato). Questa situazione di fatto, per espressa volontà normativa, costituisce “caso di forza maggiore” a norma dell'art. 175 c.p.p.. Il che lascerebbe pensare alla logica conseguenza della restituzione nel termine per potere eseguire l'adempimento che il disservizio avesse reso impossibile. Fin qui, nessun dubbio particolare sulla direzione della voluntas legis, la quale diviene, però, alquanto ondivaga ed incerta a causa dell'introduzione del successivo comma 2-ter (da aggiungere sempre all'art. 24 del Decreto Ristori), ove si apre alla possibilità del deposito cartaceo su autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente.

L'autorizzazione suddetta può essere disposta non solo quando ricorra lo “stato di malfunzionamento” del sistema di deposito telematico degli atti penali, ma anche “per ragioni specifiche ed eccezionali”.

Tale locuzione tuttavia con la sua genericità crea davanti a sé un baratro. Si potrebbe dire che, dietro la sua apparente ingenuità linguistica, l'espressione utilizzata dal legislatore sia un'arma a doppio taglio. Ed infatti, lasciata alla discrezionalità di ogni singola “autorità giudiziaria” l'individuazione delle situazioni eccezionali che ne consentirebbero il mancato utilizzo, la prospettiva di vita del Portale Depositi risulta oggi un po' meno serena e, soprattutto, sospesa, atteso che nella realtà dei tribunali italiani potranno verificarsi più che spesso - praticamente sempre – differenze gestorie difficilmente, lasciati al mero caso concreto.

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