Errore “Non Fatale” nel deposito: possibile la rimessione in termini?

Matteo Schiavone
Francesco Pedroni
08 Aprile 2021

Può essere rimesso in termini l'attore che sia incorso in un errore di tipo WARN o ERROR (cd. “Errore non fatale”) nel deposito telematico, laddove l'errore stesso non abbia impedito alla Cancelleria l'accettazione dell'atto, sempre che l'attore medesimo si sia tempestivamente attivato per la richiesta di rimessione in termini.
Massima

Può essere rimesso in termini l'attore che sia incorso in un errore di tipo WARN o ERROR (cd. “Errore non fatale”) nel deposito telematico, laddove l'errore stesso non abbia impedito alla Cancelleria l'accettazione dell'atto, sempre che l'attore medesimo si sia tempestivamente attivato per la richiesta di rimessione in termini.

Il caso

Il Tribunale di Bari ha disposto la rimessione in termini della parte ricorrente in riassunzione che aveva eseguito tempestivamente il deposito telematico dell'atto di riassunzione, deposito che non era andato a buon fine per essere stato inoltrato come “atto introduttivo di nuovo giudizio” e non come “atto endo-processuale” diretto alla prosecuzione del giudizio già instaurato.

La parte ricorrente in riassunzione aveva, in un primo momento, ricevuto la PEC di “Esito-1” (terza PEC), dalla quale emergeva che i “controlli automatici” eseguiti dalla Cancelleria erano avvenuti con successo, e, in un secondo momento, aveva ricevuto la PEC di “Esito-2” (quarta PEC) che dava atto del rifiuto del deposito da parte della Cancelleria, con codice di Errore di tipo WARN o ERROR.

La parte ricorrente si era poi “tempestivamente attivata” depositando istanza di rimessione in termini in data 24 febbraio 2020 a fronte della ricezione della PEC di rifiuto ai “primi di febbraio 2020”.

La questione

La questione è se in caso di rifiuto da parte della Cancelleria del deposito telematico con codice di Errore di tipo WARN o ERROR possa essere rimessa in termini la parte che, pur avendo dato causa all'errore, si sia tempestivamente attivata.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Bari fornisce risposta positiva al quesito.

Secondo il Tribunale, infatti, nel caso in cui la parte abbia tempestivamente provveduto al deposito telematico di un atto e la stessa abbia ricevuto rifiuto del deposito da parte della Cancelleria, pur a seguito dei controlli automatici “avvenuti con successo”, può essere concessa la rimessione in termini in caso di tempestiva attivazione della parte, anche laddove l'errore sia dipeso dalla parte stessa.

Elemento decisivo, secondo il Tribunale, era rappresentato dal fatto che l'errore/anomalia riscontrato non impedisse l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che, come da Circolare del 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia, avrebbe dovuto accettare il deposito.

Osservazioni

La decisione del Tribunale appare conforme alle linee guida dettate dal Ministero della Giustizia circa gli adempimenti di cancelleria relativi al PCT.

Il Tribunale di Bari ha operato una corretta - e implicita - distinzione tra i possibili errori nel deposito telematico: da un lato, quegli errori che impediscono alla Cancelleria di accettare il deposito (cd. FATAL) e, dall'altro, quegli errori che consentono comunque alla Cancelleria l'accettazione del deposito (cd. WARN e ERROR).

Laddove si verifichino anomalie riconducibili alla seconda tipologia le Cancellerie “dovranno dunque, ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al Giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata” (cfr. Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia).

E ciò anche con la finalità di evitare che possa essere rimessa alla Cancelleria un'area di discrezionalità e decisoria in ordine alla validità di un deposito telematico.

In questo senso, pertanto, appare condivisibile la decisione del Tribunale che ha rimesso in termini l'istante, ritenendo che un errore nel deposito, pur dipendente dalla parte, non possa condizionare la validità del deposito laddove l'errore risulti “superabile” dalla Cancelleria.