Il congedo parentale non può essere subordinato alla condizione che il genitore lavori al momento della nascita del figlio
08 Aprile 2021
L'Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale, allegato alla direttiva 2010/18/UE, va interpretato nel senso che le normative degli Stati membri possono subordinare il riconoscimento del diritto a un congedo parentale all'occupazione ininterrotta da parte del genitore per un periodo di almeno dodici mesi, immediatamente precedente l'inizio dello stesso congedo. Tuttavia, non è ammessa la normativa nazionale che dovesse subordinare il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione di occupazione, e all'iscrizione del lavoratore al corrispondente regime previdenziale, alla data della nascita del figlio oppure all'accoglienza del figlio adottato. Escludere i genitori che non lavoravano al momento della nascita o dell'adozione del proprio figlio equivarrebbe a limitare il diritto di detti genitori alla possibilità di fruire di un congedo parentale in un momento successivo della loro vita in cui dovessero svolgere nuovamente un'attività lavorativa e del quale avrebbero bisogno per conciliare le loro responsabilità familiari e professionali. Una siffatta esclusione sarebbe pertanto contraria al diritto individuale di ciascun lavoratore di disporre di un congedo parentale. |