Sospensione del processo con messa alla prova per il caso di minori

Redazione Scientifica
12 Aprile 2021

Spetta al giudice il potere di provvedere alla sospensione del processo con messa alla prova, una volta sentite le parti, nell'ipotesi in cui decida di dover valutare la personalità del minore all'esito del compimento di quanto previsto dal soggetto di messa alla prova. In tal caso la sospensione del procedimento non durerà più di 3 anni per reati per i quali è previsto l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni; negli altri casi la sospensione non potrà superare un anno.
L'art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 disciplina l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova attribuendo al giudice il potere, una volta sentite le parti, di disporre con ordinanza la sospensione del processo nell'ipotesi in cui decida di dover valutare la personalità del minore all'esito del compimento di quanto previsto dal soggetto di messa alla prova. in tal caso la sospensione del procedimento non durerà più di 3 anni per reati per i quali è previsto l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni; negli altri casi la sospensione non potrà superare un anno.Nel caso di specie, in considerazione della consapevolezza dell'illiceità della condotta manifestata dal ragazzo, appare necessario prevedere un congruo periodo di osservazione per verificarne condotta e personalità in relazione al percorso di crescita e maturazione personale, disponendo così un periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova di cinque mesi.

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