Scarcerazione per intervenuta prescrizione: il Collegio chiede la parola delle Sezioni Unite
09 Aprile 2021
Le Sezioni Unite dovranno rispondere a tali quesiti: 1) se, ai fini dell'applicazione dell'art. 172 c.p., l'inizio dell'esecuzione della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, vada individuato nel momento della emissione dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, o in quello di materiale apprensione del condannato con la conseguente limitazione della libertà personale; 2) se, nel caso previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 5, l'accordata sospensione temporanea dell'esecuzione per consentire al condannato di fare richiesta al Tribunale di sorveglianza di applicazione di una misura alternativa alla carcerazione per il periodo di 30 giorni rientri nelle ipotesi previste dall'art. 172 c.p.p., comma 5.
Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13050/21, depositata il 7 aprile.
Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale nei confronti del provvedimento, emesso dallo stesso Giudice, che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 172 c.p. della pena inflitta ad un imputato, disponendone la scarcerazione. Il Giudice riteneva che la pena inflitta fosse estinta per l'impossibilità di individuare quale fatto interruttivo del corso della prescrizione la notificazione dell'ordine di esecuzione con sospensione. Riteneva a tal fine che l'inizio effettivo dell'esecuzione fosse determinato soltanto dalla carcerazione del condannato e che non fosse consentita l'interpretazione analogica in malam partem.
Il Procuratore della Repubblica ricorre in Cassazione denunciando la violazione degli artt. 172 c.p. e 656, comma 5 c.p.p. in quanto il Giudice dell'esecuzione avrebbe escluso che la notifica compiuta prima dello spirare del decennio in cui si realizza la prescrizione possa incidere su quest'ultima ed interrompere il corso del termine, sebbene in seguito il soggetto si fosse reso irreperibile, dimostrando così l'intenzione di sottrarsi alla carcerazione. Il Procuratore della Repubblica lamenta il fatto che il Giudice dell'esecuzione non abbia considerato che il decorso del termine di 30 giorni per la proposizione della richiesta di accesso a misure alternative e la revoca del decreto di sospensione della carcerazione realizzino un'ipotesi in cui l'esecuzione è subordinata alla scadenza di un termine con la conseguente applicabilità del disposto dell'art. suddetto.
Riepilogando tutti i precedenti orientamenti giurisprudenziali, il Collegio ritiene necessario rimettere la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, formulando i seguenti quesiti: «1) Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 172 c.p., l'inizio dell'esecuzione della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, vada individuato nel momento della emissione dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, oppure in quello di materiale apprensione del condannato con la conseguente limitazione della libertà personale. 2) Se, nel caso previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 5, l'accordata sospensione temporanea dell'esecuzione per consentire al condannato di fare richiesta al Tribunale di sorveglianza di applicazione di una misura alternativa alla carcerazione per il periodo di trenta giorni, o comunque sino a che intervenga la decisione sulla richiesta, rientri nelle ipotesi previste dall'art. 172 c.p.p., comma 5, per il quale, se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è avverata».
Fonte: Diritto e Giustizia |