La notifica della cartella di pagamento con il rito dell'irreperibilità telematica in assenza va provata

Redazione scientifica
16 Aprile 2021

Così si è espressa la CTP di Napoli in un giudizio in cui la società ricorrente lamentava l'omessa notifica della cartella di pagamento, asseritamente notificatale da parte della resistente Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo PEC/der, con il rito dell'irreperibilità telematica, in assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, valido ed attivo nell'INI-PEC.

Una società proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento, lamentando l'omessa notifica della stessa (di cui aveva avuto conoscenza a seguito di richiesta di estratto di ruolo).

Resisteva l'Agenzia Entrate Riscossione, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in presenza di rituale notifica della cartella esattoriale, la quale era stata notificata via PEC secondo le modalità di irreperibilità telematica, ex art. 26, comma 2, del d.P.R. 602/1973, in assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, valido ed attivo nell'INI-PEC.

La CTP di Napoli accoglie il ricorso, rilevando che l'asserita notifica della cartella impugnata, eseguita a mezzo PEC, con il rito dell'irreperibilità telematica in assenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata presso il registro INI-PEC, non è risultata provata”.

Evidenziano infatti i giudici che “in primo luogo, non è stato prodotto alcunché che documenti l'attività posta in essere per la procedura di irreperibilità telematica riguardante la notifica della cartella”; in aggiunta, “l'indirizzo di posta certificata non valido che ha comportato la mancata consegna della notifica via PEC (…), non denota che l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole del notificatore il quale è onerato di puntuale e rigorosa dimostrazione in una ad adeguata giustificazione; infine, “non risulta provato che l'indirizzo a cui inviata la notifica sia stato tratto dal registro INI-PEC “ e di più “ la ricorrente ha dimostrato, attraverso la produzione del certificato camerale, ma anche dall'INI-PEC, che l'indirizzo PEC annotato è diverso da quello cui l'agente assume aver notificato la cartella”.

In proposito, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.

“Irrilevanti”, quindi, nel caso di specie, “le ragioni che legittimano l'iscrizione attesa l'obiettiva mancata produzione della cartella di pagamento, essendo quest' ultima l'atto posto a base della procedura di riscossione del credito tributario, atto di natura ricettizia di cui non viene documentata l'esistenza”.

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