Non compete all'ANAC valutare la legittimità dei provvedimenti adottati dalle Stazioni appaltanti oggetto di segnalazione ed annotazione nel Casellario

Angelica Cardi
15 Aprile 2021

Non compete all'ANAC valutare l'intrinseca legittimità dei provvedimenti adottati dalle Stazioni Appaltanti, che debbano essere fatti oggetto di segnalazione ed annotazione; all'ANAC spetta, semmai, la verifica circa l'effettiva esistenza di simili provvedimenti e proprio a tale scopo l'Autorità è tenuta ad instaurare il contraddittorio con l'operatore economico, che se del caso può far rilevare l'inesistenza dei provvedimenti segnalati o la di loro successiva revoca o annullamento. La legittimità di tali provvedimenti, peraltro, può essere contestata dall'operatore economico solo nelle competenti sedi e correlativamente non può ritenersi consentito all'ANAC sovrapporre una propria valutazione, poiché un simile sistema comprometterebbe la certezza delle situazioni giuridiche, consentendo che una medesima situazione possa essere valutata differentemente da diverse Autorità ed a diversi fini.

Il caso. Con la sentenza in commento il TAR Lazio si è pronunciato in merito alla natura delle annotazioni “utili” iscritte nel Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

La controversia trae origine dal ricorso proposto da una impresa aggiudicataria avverso il provvedimento dell'Anac con il quale veniva disposta una annotazione “utile” ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e del Regolamento dell'ANAC sulla tenuta del Casellario, a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento.

Le questioni. In particolare, la ricorrente censurava, in primo luogo, l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto sarebbe stato adottato oltre il termine perentorio di 180 giorni, decorrente dall'avvio del procedimento, di cui al combinato disposto degli artt. 28 e 48 del Regolamento ANAC del 26 febbraio 2014. In secondo luogo, contestava la fondatezza dell'annotazione adducendo che il contratto non si sarebbe mai perfezionato con la Stazione appaltante e di conseguenza essa non avrebbe mai potuto pronunciarne la risoluzione e che, ad ogni modo, non sarebbe mai stato posto in essere un comportamento qualificabile come grave inadempimento. Infine, la ricorrente lamentava che l'ANAC non avrebbe compiuto alcuna autonoma valutazione dei fatti posti a fondamento della risoluzione contrattuale, violando in tal modo il principio di proporzionalità.

La soluzione. Il TAR Lazio dichiarava infondato il ricorso ponendo dei punti fermi in merito alla natura delle annotazioni disposte nel Casellario informatico. Sul punto, il TAR chiariva, in primo luogo, che la natura perentoria del termine di 180 giorni entro il quale devono essere definiti i procedimenti che si svolgono davanti all'ANAC e che hanno ad oggetto procedimenti sanzionatori non si applica alle annotazioni c.d. “utili” che l'Autoritàdispone ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. Ciò in quanto tali annotazioni non hanno natura sanzionatoria, costituendo invece solo uno strumento di pubblicità che viene messo a disposizione delle stazioni appaltanti (non sussiste dunque, con riferimento alle suddette annotazioni, la ratio che ha condotto la giurisprudenza a stabilire la natura perentoria del suddetto termine, volto a evitare che un soggetto rimanga esposto per un tempo indefinito all'esercizio di un potere sanzionatorio).

Al riguardo, il Collegio ha precisato che l'art. 2 del “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, adottato con deliberazione dell'ANAC del 26 febbraio 2014 e s.m.i. non si applica alle annotazioni in esame che non producono l'effetto di interdire all'operatore economico interessato la partecipazione a gare per l'affidamento di contratti pubblici, confermando, in tal senso, la natura non sanzionatoria di tali provvedimenti.

La cornice regolatoria delle annotazioni trova fondamento, piuttosto, nel “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”. Quanto al termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento stabilito anche dall'art. 17, comma 1, di tale Regolamento, il Collegio ha chiarito come la perentorietà di tale termine non è specificata e non è desumibile dalla natura del provvedimento che, come precisato, ha natura di pubblicità notizia e non punitiva.

Quanto all'onere dell'ANAC di valutare il merito della vicenda contrattuale segnalata, il Collegio ha precisato che ai fini della decisione di disporre una annotazione nel Casellario tenuto dall'ANAC come “notizia utile”, il rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa si estrinseca non tanto nell'obbligo, per l'Autorità, di valutare il merito dei fatti denunciati, e quindi la fondatezza della segnalazione, quanto piuttosto la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario nonché l'utilità della notizia quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attinto dalla annotazione.

Quanto all'applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, il TAR ha chiarito che il rispetto di tali principi si estrinseca nel fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate e non manifestamente inconferenti rispetto alla tenuta del Casellario, tenuto anche conto delle conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'immagine dell'impresa e dell'aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche dovendosi considerare che qualsiasi dubbio sulla affidabilità dell'operatore economico può essere in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito.

Ciò posto, il Collegio ha affermato che, in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità. Ed infatti, la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.

La sentenza in commento ha ribadito il consolidato orientamento della Sezione secondo cui l'ambito delle informazioni che debbono confluire nel Casellario informatico è effettivamente circoscritto ed il perimetro di tale ambito è dato dalla idoneità delle informazioni non tipizzate a garantire: (i) la miglior tenuta del casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall'art. 80, e/o (ii) la individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, e/o (iii) per l'attribuzione del rating di impresa e/o, infine, (iv) per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Ebbene, l'elenco delle finalità indicate dall'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, in relazione alle quali vanno segnalate le “notizie utili”, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di ampliamento, di guisa che, ove la notizia non risulti “conferente” ad una delle predette finalità, si deve escludere l'utilità stessa della notizia, in base ad una valutazione già effettuata a monte dal legislatore.

Tenuto conto di quanto sin qui illustrato, il Collegio ha concluso affermando che l'ANAC all'atto di disporre una segnalazione come “notizia utile” è tenuta a motivare non solo in ordine all'intrinseca utilità della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine alle ragioni per cui la notizia può ritenersi funzionale ad assicurare le esigenze sopra dette. In definitiva, la decisione dell'ANAC di disporre l'annotazione nel casellario di “notizie utili” deve essere sorretta da una motivazione che dia conto, da una parte, delle ragioni per cui esse possono ritenersi collegate, cioè “conferenti”, alle finalità specifiche indicate dall'art. 213, comma 10, d'altra parte delle ragioni per cui in concreto i fatti, le situazioni o i comportamenti oggetto di segnalazione siano replicabili e quindi in grado di influire sull'andamento di future gare, e come tali utili.

Quanto alla specifica doglianza formulata dalla ricorrente in merito all'omessa valutazione della segnalazione da parte dell'ANAC, il Collegio ha osservato come l'annotazione abbia ad oggetto un provvedimento di risoluzione contrattuale da inadempimento dell'aggiudicatario, la cui adozione da parte della Stazione Appaltante non è stata contestata dalla ricorrente che nel proprio ricorso ha ammesso di aver stipulato il contratto contestando, piuttosto, la qualificazione della sua condotta in termini di inadempimento grave. Ciò posto, il Collegio ha escluso che la segnalazione della Stazione Appaltante fosse manifestamente inconferente o infondata.

A ulteriore conferma della legittimità del provvedimento impugnato, il TAR Lazio ha ricordato che i provvedimenti di risoluzione contrattuale sono chiaramente rilevanti in termini di errore professionale escludente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. n. 50/2016, trattandosi, pertanto, di provvedimenti chiaramente riconducibili a quelli per i quali lo stesso legislatore ha ritenuto sussistere a monte l'interesse all'annotazione nel Casellario come “notizia utile”.