Gli atti posti degli organi scaduti di società in house tra il 17 marzo e il 15 dicembre 2020 sono fatti salvi ex art. 1 d.l. n. 125/2020

Redazione Scientifica
12 Aprile 2021

L'art. 1, comma 4 duodecies, del d.l. n.125 del 2020, convertito in l. n. 159 del 2020, ha una doppia valenza di sanatoria...

L'art. 1, comma 4 duodecies, del d.l. n.125 del 2020, convertito in l. n. 159 del 2020, ha una doppia valenza di sanatoria, soggettiva e oggettiva. Sotto il profilo soggettivo, gli organi amministrativi in scadenza nel periodo dal 17 marzo 2020 e sino al 15 dicembre 2020 sono prorogati ex lege fino al “momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito” e la loro cessazione, per scadenza del termine, “non produce effetti fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti”. Sotto il profilo oggettivo, gli atti eventualmente posti in essere dagli organi scaduti in questo periodo “sono fatti salvi”.

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