Per l'Avvocato Generale della CGUE la Corte dovrebbe superare i criteri CILFIT sull'obbligo di rinvio pregiudiziale per i giudici di ultima istanza

Redazione Scientifica
15 Aprile 2021

L'Avvocato Generale propone alla CGUE di rivedere la propria giurisprudenza e chiarire che i giudici nazionali di ultima istanza sono tenuti a effettuare un rinvio pregiudiziale vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione, al verificarsi di tre condizioni cumulative, ossia quando: (i) viene in rilevo una questione generale di interpretazione del diritto dell'Unione, (ii) sulla quale esistono oggettivamente più interpretazioni ragionevolmente possibili e (iii) per la quale la risposta non può essere dedotta dalla giurisprudenza esistente della Corte.

Nell'ambito di una controversia riguardante un appalto di servizi di pulizia in alcune stazioni ferroviarie italiane, il Consiglio di Stato proponeva una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE. Nel 2018, la Corte ha pronunciato la sua sentenza. Le parti di tale processo hanno chiesto successivamente al Consiglio di Stato di sottoporre alla Corte altre questioni pregiudiziali. Nel 2019, il Consiglio di Stato ha quindi sottoposto alla Corte tre ulteriori questioni. Conformemente alla richiesta della CGUE, le odierne conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek sono incentrate esclusivamente sulla prima questione, in cui il Consiglio di Stato chiede se sia obbligatorio per un giudice nazionale di ultima istanza disporre un rinvio pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione in circostanze come quelle sopra esposte. Pertanto, tale questione riguarda l'interpretazione dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce l'obbligo, per i giudici nazionali di ultima istanza, di adire la Corte in via pregiudiziale.

L'Avvocato generale Bobek sottolinea che le sue conclusioni riguardano esclusivamente domande di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione, non sulla validità, di un atto dell'Unione. Egli sottolinea altresì che, oltre all'obbligo di rinvio pregiudiziale, un giudice nazionale di ultima istanza, come qualsiasi altro giudice nazionale, ha sempre la possibilità di chiedere assistenza alla Corte per interpretare il diritto dell'Unione, qualora lo dovesse ritenere necessario per risolvere la singola controversia di cui è investito.

Per quanto riguarda il «nucleo» dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, l'Avvocato generale conclude che è necessario l'intervento della Grande Sezione al fine di rivedere l'attuale giurisprudenza in materia, in particolare i «criteri CILFIT» . Pertanto, la Grande Sezione dovrebbe chiarire con precisione quali siano, attualmente, la natura e la portata dell'obbligo di cui all'articolo 267, terzo comma, TFUE e delle eccezioni a tale obbligo. L'Avvocato generale propone alla CGUE di constatare che i giudici nazionali di ultima istanza sono tenuti a effettuare un rinvio pregiudiziale vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione, al verificarsi di tre condizioni cumulative, ossia quando: (i) viene in rilevo una questione generale di interpretazione del diritto dell'Unione, (ii) sulla quale esistono oggettivamente più interpretazioni ragionevolmente possibili e (iii) per la quale la risposta non può essere dedotta dalla giurisprudenza esistente della Corte.