Il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo negoziale non può essere esercitato singolarmente o in modo parziale

Redazione Scientifica
19 Aprile 2021

Il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo negoziale, una volta scaduto il termine di validità dell'offerta, non può esercitarsi singolarmente...

Il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo negoziale, una volta scaduto il termine di validità dell'offerta, non può esercitarsi singolarmente, né può esercitarsi in modo parziale o frazionato da alcune imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo di imprese - e non da altre - né può esercitarsi dalla designata mandataria del Raggruppamento limitatamente ad alcune imprese. Ne deriva ancora che la decisione di partecipare alla gara nella forma giuridica aggregata del raggruppamento costituendo, frutto dell'autonomia negoziale delle imprese che vi partecipano, una volta formalizzata nella domanda di partecipazione non è revocabile, né è modificabile, dai singoli partecipanti al Raggruppamento o dalla designata mandataria. Detta regola dell'immodificabilità dell'imputazione dell'offerta trova il contro-altare nel principio di immodificabilità soggettiva della composizione del Raggruppamento (a prescindere dalla forma in cui il Raggruppamento stesso partecipa alla gara, costituito o costituendo) sancito dall'art. 37, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui “è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta”; l'inosservanza del divieto comporta “l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento” (costituito o costituendo) dalla procedura di gara.

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