Condizioni e presupposti di ammissibilità della modificazione soggettiva del R.T.I.

Redazione Scientifica
19 Aprile 2021

La sostituzione di una delle imprese che compongono il Raggruppamento e, quindi, la modificazione soggettiva della composizione...

La sostituzione di una delle imprese che compongono il Raggruppamento e, quindi, la modificazione soggettiva della composizione del concorrente può avvenire anche durante la “fase di gara,” purché tuttavia tale facoltà non rappresenti lo strumento per eludere la ratio della disciplina dei controlli sui requisiti di partecipazione in capo ai partecipanti al Raggruppamento. In particolare, la modifica soggettiva del R.T.I. è possibile solo in presenza di tre presupposti: a) laddove tale modificazione operi “in riduzione” (e non “in aggiunta” o “in sostituzione” di alcuno dei componenti il Raggruppamento); b) laddove la modificazione soggettiva non risulti finalizzata ad impedire la verifica dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione; c) laddove, comunque, i residui membri del Raggruppamento siano di per sé in possesso – anche in assenza dell'operatore escluso – della totalità dei requisiti di partecipazione, senza la possibilità di ammettere a tal fine integrazioni di sorta.

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