Ospedale psichiatrico giudiziario: la ratio del ricovero non è quella di tutelare la salute mentale dell'imputato
19 Aprile 2021
Non c'è dubbio che, durante il ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, debba essere assicurata all'internato ogni più opportuna terapia delle sue patologie psichiche. Cionondimeno, detto ricovero è pur sempre la modalità prevista dall'ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il cui scopo tipico è il contenimento della pericolosità sociale dell'internato.
Lo ha precisato la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 69/21, depositata il 16 aprile.
I dubbi del Giudice a quo. La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 300, comma 2, c.p.p., nella parte in cui, in caso di proscioglimento dell'imputato in stato di custodia cautelare, subordina – giusto il rinvio all'art. 312 c.p.p. – l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario – da eseguirsi in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, c.d. REMS – alla previa richiesta del pubblico ministero. Secondo il rimettente, posto che la misura di sicurezza del ricovero in una REMS avrebbe un contenuto essenzialmente terapeutico, condizionarne l'applicazione alla richiesta del pubblico ministero violerebbe il diritto alla cura della salute dell'imputato affetto da grave infermità mentale. Tale vulnus all'art. 32 Cost. si produrrebbe sia nel caso in cui si pervenga – sulla scorta della mancanza di richiesta del pubblico ministero in ordine all'applicazione della misura di sicurezza – all'eventuale ultrattività della misura custodiale sino alla definitività della sentenza; sia nel caso in cui, in assenza della suddetta richiesta, venga dichiarata la mera perdita di efficacia della misura custodiale.
La disciplina censurata. Il Giudice a quo muove dal presupposto interpretativo, in sé non implausibile, secondo cui sarebbe necessaria la richiesta del Pubblico Ministero anche per l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza all'imputato contestualmente prosciolto per vizio di mente, atteso che l'art. 300, comma 2 c.p.p. dispone che «se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 312», e quest'ultima disposizione richiede il parere del Pubblico Ministero per l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza. Il ricovero nelle REMS deve salvaguardare il diritto alla salute, ma non ha questa finalità. Con la pronuncia in commento, la Consulta ritiene che il parametro costituzionale evocato dal Giudice a quo sia inconferente. Non c'è dubbio, infatti, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le REMS siano strutture ad esclusiva gestione sanitaria (Corte Cost., n. 99/2019) e che durante il ricovero debba essere assicurata all'internato ogni più opportuna terapia delle sue patologie psichiche (Corte Cost., n. 253/2003), con lo scopo ultimo di assicurarne l'obiettivo della risocializzazione (Corte Cost., n. 73/2020) attraverso un trattamento individualizzato volto anche al superamento, o al contenimento degli effetti, di tali patologie. Cionondimeno, il ricovero nelle REMS è pur sempre la modalità oggi prevista dall'ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 3-ter, comma 4, d.l. n. 211/2011, recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, convertito, con modificazioni, nella l. n. 9/2012), ossia di una misura privativa della libertà personale il cui scopo tipico è il contenimento della pericolosità sociale dell'internato in conseguenza della previa commissione di un fatto di reato (art. 202 c.p.).
Il diritto alla salute dell'imputato non è violato. Chiarita la ratio del ricovero nelle REMS, la Consulta ritiene che sia sfornito di plausibilità l'assunto – implicito nella trama argomentativa del rimettente – di un interesse riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 32 Cost., in capo all'imputato prosciolto per vizio di mente, ad ottenere, non già un trattamento (volontario o obbligatorio) strutturalmente funzionale alla tutela della sua salute mentale ai sensi degli artt. 33 e seguenti della l. n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), bensì l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una REMS, interesse che sarebbe suscettibile di essere pregiudicato dall'eventuale inerzia del pubblico ministero nel richiedere l'applicazione in via provvisoria della misura Dall'inconferenza del parametro invocato dal rimettente a supporto della questione di legittimità costituzionale, discenda la sua manifesta inammissibilità.
Fonte: Diritto e Giustizia |