Va garantito il riconoscimento della “filiazione same-sex” ai fini dell'esercizio della libera circolazione nel territorio UE
20 Aprile 2021
I fatti della causa.V.M.A. è una cittadina bulgara, sua moglie è cittadina del Regno Unito. Le due donne si sono sposate nel 2018 a Gibilterra e dal 2015 risiedono in Spagna. A dicembre 2019 hanno avuto una figlia che è nata e che vive, con entrambi i genitori, in Spagna. Il certificato di nascita, rilasciato dalle autorità spagnole, designa la ricorrente come “madre A” e sua moglie come “madre” della bambina. Nel gennaio 2020, la ricorrente ha chiesto all'autorità bulgara competente, il rilascio di un certificato di nascita affinché la minore possa ottenere il pertinente documento di identità bulgaro. Il comune di Sofia ha richiesto al riguardo le prove relative alla individuazione della madre biologica poiché il modello di certificato di nascita bulgaro “prevede solo una casella per la madre e un'altra casella per il padre”. Visto il rifiuto della ricorrente, con decisione del 5 marzo 2020, il comune di Sofia ha respinto la richiesta affermando, tra l'altro, che l'iscrizione in un certificato di nascita di due genitori dello stesso sesso è contraria all'ordine pubblico della Bulgaria. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e le conclusioni dell'Avvocato generale.Tra gli altri quesiti, il giudice bulgaro chiede alla Corte se l'eventuale obbligo imposto alle autorità bulgare di includere nel certificato di nascita due madri come genitori possa ledere l'identità nazionale della Repubblica di Bulgaria. L'Avvocato generale, chiamato ad esprimersi, ha sottolineato la necessità di trovare un equilibrio tra l'identità nazionale della Repubblica di Bulgaria e gli interessi in gioco, in particolare il diritto alla vita privata e alla libera circolazione della minore, che non è in alcun modo responsabile delle differenze nella scala dei valori tra gli Stati membri dell'Unione. Secondo l'Avvocato generale, se uno Stato membro può invocare la propria nozione di famiglia tradizionale per rifiutare il riconoscimento del rapporto di filiazione da parte di una coppia di uno stesso sesso ai fini della redazione di un atto di nascita, lo stesso Stato deve riconoscere la filiazione ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione ai suoi cittadini. Dunque, la Bulgaria non può rifiutare il riconoscimento della filiazione ai fini della libera circolazione con la motivazione che il diritto bulgaro non contempla il matrimonio tra persone dello stesso sesso né la maternità della moglie della madre biologica. Così, in presenza di cittadinanza bulgara, la Bulgaria deve rilasciare alla minore un documento d'identità che le permetta di circolare liberamente nel territorio UE ed in cui dunque siano menzionate V.M.A. e la moglie in qualità di genitori. Ora occorrerà attendere la sentenza della Corte di giustizia ma è ragionevole ritenere che l'orientamento verrà confermato.
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