Esecuzione del servizio di progettazione “in misura maggioritaria” da parte della mandataria di un RTI

Davide Cicu
20 Aprile 2021

Ai fini della verifica del rispetto dell'art. 83, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016, le prestazioni oggetto di appalto devono essere considerate nella loro globalità nel caso in cui la Stazione appaltante non abbia espressamente indicato nelle legge di gara un servizio principale con riferimento ad una specifica categoria di lavori.

La legge di gara. Un Operatore economico impugnava con ricorso gli esiti della gara indetta da un Ente Universitario per l'affidamento di un appalto, relativo ai servizi di consulenza tecnica per il completamento del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso didattico delle Scott, aggiudicato definitivamente ad un costituendo raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs n. 50 del 2016.

Le doglianze muovevano dall'oggetto dell'appalto, consistente, più precisamente, nell'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria per il completamento e l'integrazione del progetto definitivo finalizzato alla realizzazione del nuovo complesso didattico, con riferimento ad un'opera da realizzare avente, come importo complessivo dei lavori, un valore pari a € 15.477.500,00: per esso il disciplinare individuava analiticamente le tipologie dei servizi, in un'apposita tabella, con i relativi importi e categorie, rispetto alle quali erano richiesti i servizi di progettazione.

Ebbene, la Stazione appaltante, a fronte di questo disciplinare, avrebbe violato l'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 a mente del quale la Mandataria, a pena di esclusione del raggruppamento, deve possedere i requisiti ivi previsti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Le percentuali di ripartizione in un Raggruppamento temporaneo d'impresa. Più precisamente, a preteso fondamento del ricorso, l'Impresa classificatosi seconda deduceva che la Mandataria del costituendo raggruppamento non avrebbe eseguito la prestazione principale in misura maggioritaria rispetto agli altri operatori che costituivano il raggruppamento.

In altre parole, secondo le prospettazioni della Ricorrente, dalle percentuali di ripartizione dei servizi indicate dalla controinteressata a norma dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. n. 50 del 2016, sarebbe risultato che, quanto alla categoria di lavori E10 considerata come categoria prevalente-principale, la Mandataria avrebbe eseguito il 49.90%, mentre la Mandante oltre il 50%: ciò che avrebbe dovuto portare all'esclusione della concorrente poi rivelatasi aggiudicataria.

Le prestazioni e l'assenza di categorie principali. Di segno contrario, invece, il giudizio espresso dal TAR Toscana.

E invero, nel caso di specie, il Giudice riscontrava l'irrilevanza della quota del servizio di progettazione che la Mandataria dichiarava di svolgere per la singola categoria di lavori E10, poiché, a ben vedere, «tale categoria, in assenza di una specifica indicazione da parte del disciplinare, non poteva essere considerata come principale; quindi, l'esecuzione in via maggioritaria da parte della Mandataria della progettazione non doveva essere valutata rispetto a tale categoria di lavori, bensì ai lavori nel loro complesso».

Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto infondato, rilevando che la Mandataria del R.T.I. aggiudicatario, «oltre a possedere i requisiti in misura maggioritaria, avrebbe eseguito anche in misura maggioritaria le prestazioni oggetto di appalto, le quali devono essere considerate nella loro globalità, non avendo la stazione appaltante espressamente indicato un servizio principale con riferimento ad una specifica categoria di lavori».