L’avvalimento tra imprese facenti parti di un Consorzio Stabile

Davide Cicu
20 Aprile 2021

La mancata previsione di un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria, a fronte della messa a disposizione delle competenze tecniche e delle risorse strumentali individuate nel contratto di avvalimento, non è idonea a far venir meno la natura onerosa del contratto, ove questa sia determinabile sulla base degli ordinari canoni ermeneutici e di integrazione contrattuale, in virtù dei quali possono essere valorizzati anche elementi esterni al testo del contratto di avvalimento.

La doglianza processuale. In relazione ad una procedura avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro per l'appalto di lavori di manutenzione ordinaria e di decoro urbano su aree verdi, ludiche e su altre aree Comunali, l'Impresa seconda classificata eccepiva l'illegittimità dell'aggiudicazione in favore di altro Operatore economico per asserita carenza di un requisito di ordine speciale richiesto dalla legge di gara.

Tale carenza sarebbe stata indotta da una riferita nullità per l'assenza di corrispettivo del contratto di avvalimento, con il quale l'impresa ausiliaria metteva disposizione dell'Aggiudicataria il requisito relativo alla categoria SOA OS24.

In estrema sintesi, secondo la prospettazione dell'Impresa Ricorrente, il contratto di avvalimento in questione sarebbe stato affetto da nullità per assenza di un elemento essenziale, cioè il prezzo o, più precisamente, la causa in concreto, intesa ex art. 1325 cod. civ. quale sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare.

I rapporti tra le Consorziate di un Consorzio Stabile. Va osservato che l'Impresa Aggiudicataria e l'Impresa Ausiliaria facevano parte di un Consorzio Stabile. E, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs 50 del 2016, le imprese facenti parte di un Consorzio Stabile possono decidere di operare nell'arco temporale di durata del contratto consortile in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, tant'è vero che, nei rapporti interni, le imprese consorziate attuano regolarmente le finalità perseguite anche attraverso l'individuazione di modalità concordate di partecipazione alle procedure di gara mediante il ricorso agli istituti dell'avvalimento e del subappalto.

Ebbene, alla luce di questa premessa, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che nella fattispecie in esame non fosse ravvisabile alcuna nullità del contratto di avvalimento, perchéla natura onerosa dello stesso appariva determinabile sulla base degli ordinari canoni ermeneutici e di integrazione contrattuale in virtù dei quali possono essere valorizzati elementi esterni al testo contrattuale che rappresentino il contesto e i presupposti di fatto e di diritto del negozio concluso.

L'interesse economico in re ipsa e l'avvalimento. Dunque, l'infondatezza della censura è stata motivata dal Giudice Amministrativo «in ragione del rapporto esistente tra le due imprese, cosicché la mancata previsione di un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria, a fronte della messa a disposizione delle competenze tecniche acquisite e delle risorse strumentali individuate nel contratto di avvalimento, non è idonea a far venir meno la natura onerosa del contratto stipulato, intensa come sussistenza di un interesse patrimoniale in capo all'ausiliaria, che può avere carattere diretto (cioè consistere in un'utilità immediata) o anche solo indiretto, purché effettivo».

Difatti, nell'ambito della vicenda consortile l'aggiudicazione di un appalto in favore di una delle consorziate vale di per sé ad integrare un interesse indiretto di natura economico-patrimoniale per le altre consorziate e per il Consorzio stesso, in quanto incrementa il curriculum professionale della consorziata e il fatturato specifico nel settore di riferimento, con evidente vantaggio per l'intera compagine consortile in vista della partecipazione a future procedure.

Peraltro, la sussistenza di un interesse economico-patrimoniale in capo all'ausiliaria, già insito nel contratto di avvalimento in ragione dell'appartenenza delle due società al medesimo Consorzio Stabile, si era ulteriormente concretizzata attraverso la successiva indicazione dell'ausiliaria come subappaltatrice per la commessa oggetto del giudizio.

D'altro canto, l'Aggiudicataria, in sede di gara, aveva già effettuato la dichiarazione di subappalto nella quale si impegnava, nei limiti di legge, a subappaltare i lavori relativi alla categoria OS24-III, ovverosia il requisito oggetto del contratto di avvalimento. In altri termini, la documentazione allegata dalla controinteressata mostrava, comunque, che «la partnership con l'ausiliaria era stata regolata da un accordo precedente alla sottoscrizione del contratto di avvalimento oggetto del presente giudizio, con il quale le due società si impegnavano reciprocamente a mettere a disposizione i propri requisiti attraverso l'istituto dell'avvalimento, impegnandosi in caso di aggiudicazione delle commesse oggetto di avvalimento a far eseguire all'ausiliaria una quota parte dei lavori in subappalto nel limite minino del 20%».

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