Giustizia Amministrativa: a chi è consentito l'accesso al fascicolo telematico?

Gianluca Favaro
21 Aprile 2021

Con l'ordinanza n. 3553/2021 il TAR del Lazio ha affermato l'impossibilità di consentire l'accesso al fascicolo processuale telematico ad un soggetto terzo rispetto al giudizio.

Con l'ordinanza n. 3553/2021 il Tar del Lazio ha affermato l'impossibilità di consentire l'accesso al fascicolo processuale telematico ad un soggetto terzo rispetto al giudizio.

A differenza di quanto previsto per l'accesso ai provvedimenti adottati dai giudici (pubblicati sul sito internet della giustizia amministrativa), l'accesso al fascicolo telematico è circoscritto alle sole parti costituite in giudizio. Tuttavia, si prevede che nel caso in cui vi siano soggetti terzi interessati a prendere visione del fascicolo al fine di intervenire nel processo, il giudice è chiamato a valutare la richiesta di accesso presentata con apposita istanza motivata.

In tal senso, l'art. 17, terzo comma, del D.P.C.S. n. 134/2020 dispone che “l'accesso di cui al comma 1 è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio”.

La sussistenza di un concreto interesse alla visione degli atti di causa deve quindi essere oggetto di uno specifico scrutinio da parte del Collegio, alla luce del fatto che i documenti presenti nel fascicolo telematico non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina sull'accesso dettata dalla legge n. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo).

Nel caso in esame, all'esito di una apposita udienza fissata al fine di garantire il contraddittorio, il Tar ha negato l'accesso al fascicolo processuale.

In particolare, il Collegio, dopo aver ribadito che l'accesso agli atti e ai documenti processuali non soggiace alla disciplina dettata dagli articoli 22 ss. della legge. n. 241/1990, ha affermato che nessuna norma consente l'accesso al fascicolo telematico da parte di un soggetto diverso dalle parti.

Il Tar, dunque, ha aderito alla giurisprudenza più conservativa che ritiene preponderante il diritto alla riservatezza e secondo cui gli atti depositati in giudizio non hanno carattere pubblico e, per tale motivo, sono accessibili solo dalle parti del processo.

In definitiva, la visione da remoto degli atti di causa costituisce una deroga a tale principio, deroga che può essere legittimata solamente in presenza di imprescindibili esigenze difensive. Questo in quanto gli atti processuali possono contenere dati sensibili relativi alla vita privata, a segreti commerciali o alle strategie processuali delle parti.

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