L’inosservanza della esatta indicazione e quantificazione dei costi per il contrasto dell’epidemia da Covid-19 è causa di esclusione dalla gara

22 Aprile 2021

È legittima l'esclusione del concorrente che non abbia fornito l'esatta indicazione e la quantificazione preventiva dei costi relativi al contrasto dell'epidemia da Covid-19 nell'ambito di una procedura finalizzata a individuare la sede idonea ad accogliere simultaneamente i candidati a un concorso pubblico, in quanto l'assenza di siffatti elementi impedisce alla Stazione appaltante un adeguato controllo sull'affidabilità dell'offerta, nonché ogni valutazione sulla congruità degli importi destinati a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali in sicurezza.

Il caso. Nell'ambito di una procedura indetta per la locazione temporanea e l'affidamento dei relativi servizi di una sede concorsuale per l'espletamento di un pubblico concorso, la Stazione appaltante escludeva la società ricorrente in quanto riteneva che l'offerta dalla medesima presentata non potesse essere oggetto di valutazione di congruità.

Avverso tale provvedimento di esclusione la Società proponeva ricorso, contestando, inter alia, l'automaticità dell'esclusione in quanto disposta (i) in assenza di contraddittorio processuale, (ii) al di fuori delle tassative ipotesi consentite dalla legge e (iii) senza l'attivazione del soccorso istruttorio.

La ricorrente ne censurava altresì la motivazione asserendo di aver correttamente indicato nella propria offerta tutte le voci di costo, compresi quelli derivanti dagli oneri per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

La soluzione offerta dal TAR: Il Collegio, nel respingere il ricorso, ha evidenziato che dalla documentazione versata in atti emergeva che la motivazione dell'esclusione si fondava sull'incompleta indicazione di tutte le voci di costo che componevano l'offerta e, in particolare, nella mancata indicazione dei costi per la gestione dell'emergenza da Covid-19, espressamente richiesti dal Disciplinare di gara.

Il g.a. ha precisato invero che “non si tratta[va], all'evidenza, di un'esclusione determinata dall'anomalia dell'offerta, ma dall'incompletezza dell'offerta economica, tale da determinare l'impossibilità di formulare un giudizio in termini di congruità di quest'ultima. La valutazione dell'amministrazione e la relativa scelta, pertanto, si pon[evano] a monte del sub-procedimento di verifica sull'anomalia, che concerne le spiegazioni fornite dall'operatore economico sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, quando queste appaiono anormalmente basse. Nel caso di specie, invece, l'offerta non [era] stata qualificata come anormalmente bassa in quanto, sulla base dei costi indicati, la stazione appaltante [aveva] ritenuto di non poter svolgere alcun giudizio in termini di congruità dell'offerta”.

Secondo il Collegio, quindi, le censure relative alla violazione dell'art. 97 d.lgs. n. 50/2016, ossia relative al sub-procedimento di anomalia dell'offerta, erano prive di pregio. Il TAR perveniva alla medesima conclusione anche rispetto all'asserita violazione dell'art. 83 del Codice. In particolare, nel ricordare che il comma 9 dell'art. 83 cit. disponeva la sanabilità delle carenze formali della domanda attraverso la procedura del soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, evidenziava come la norma nella specie però non risultasse violata essendo documentato che l'offerta economica della ricorrente non fosse “effettivamente completa nella indicazione dei costi relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, espressamente richiesti dall'amministrazione”.

Il g.a. a tal proposito rilevava che “correttamente tale incompletezza non [era] stata giudicata sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto l'attivazione di tale presidio avrebbe portato ad un'inammissibile alterazione del principio della par condicio degli operatori in gara, finendo con consentire alla [ricorrente] di indicare l'elemento mancante in corso di gara, integrando un'offerta che si presenta[va], all'evidenza, incompleta”.

In conclusione, il Collegio, nel ritenere insussistente nella specie un potenziale dubbio sulla necessità o meno di indicare i predetti costi di prevenzione del Covid-19, in quanto tale necessità emergeva chiaramente, oltre che da tutti i documenti di gara esaminati, anche dalle peculiari modalità di tempo e di luogo di svolgimento delle operazioni concorsuali, “di talchè qualsiasi operatore economico ragionevolmente informato e normalmente diligente doveva presumersi a conoscenza dell'obbligo in questione”, ha affermato che “l'inosservanza della prescrizione relativa alla esatta indicazione e quantificazione preventiva dei costi relativi al contrasto dell'epidemia da Covid-19 - espressamente richiesti dalla stazione appaltante ed indispensabili per valutare la congruità dell'offerta in un periodo di emergenza epidemiologica durante il quale l'amministrazione si è determinata a consentire lo svolgimento del concorso, a patto che fossero rispettate le indicazioni fornite dal Ministero della Salute”,ha inevitabilmente determinato la sanzione dell'esclusione del concorrente, essendo la relativa offerta “incompleta in ordine ad un elemento essenziale e sotto un profilo di speciale importanza, anche alla luce della natura costituzionalmente rilevante della materia della tutela della salute”.

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