Nei procedimenti di impugnazione delle sentenze di separazione e/o divorzio si può proporre appello incidentale, anche tardivo, in prima udienza?
23 Aprile 2021
Nei procedimenti di secondo grado, inerenti alla separazione e al divorzio, ai fini della tempestività dell'appello incidentale è necessario (e sufficiente) che la comparsa di costituzione e risposta sia depositata entro l'udienza fissata dal Collegio oppure è necessario costituirsi a non meno di 20 giorni prima, applicando "in via analogica" il rito ordinario?
Si premette innanzitutto che nei procedimenti di appello avverso le sentenze di separazione e di divorzio non si applicano le regole prescritte per il processo di cognizione dal codice di procedura civile e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 189 c.p.c. (rimessione al collegio) e 190 c.p.c. (comparse conclusionali e memorie). L'appello avverso tali sentenze, per espressa previsione di legge (artt. 23 l. n. 74/1987 e 4 l. n. 898/1970), è trattato e deciso in camera di consiglio. Tale previsione postula che l'intero giudizio di impugnazione sia regolato, quindi, dal rito camerale (più snello) con la conseguenza che l'appello deve essere proposto con ricorso da depositarsi in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. Il perfezionamento dell'impugnazione, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., è rappresentato dal deposito del ricorso di appello in cancelleria. La successiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è funzionale esclusivamente alla instaurazione del contraddittorio e rappresenta, dunque, un momento meramente esterno e successivo della fattispecie processuale introduttiva del giudizio di appello (Cfr. Cass. civ., sez. VI, 10 Gennaio 2019, n. 403. Pres. Genovese. Est. Valitutti). Anche nei procedimenti di impugnazione della sentenza di separazione e/o divorzio la parte appellata può certamente proporre appello incidentale. Operando però le regole del rito camerale, ritengo che non trovi applicazione l'art. 343, comma 1, c.p.c., norma che prevede che l'appello incidentale sia proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione ovvero di quella differita d'ufficio dal Giudice ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c.. Secondo la giurisprudenza, infatti, la parte appellata nei procedimenti di impugnazione delle sentenze di separazione e/o divorzio può proporre appello incidentale, anche tardivo, direttamente alla prima udienza. La questione è stata anche chiarita dalla Corte di Cassazione (Cfr. Cass. sez. I, 13 aprile 2005, n. 7696) che ha evidenziato come nel giudizio di appello da svolgersi con il rito della camera di consiglio (nella specie: appello in tema di separazione personale dei coniugi) è consentita la proposizione dell'appello incidentale con la presentazione di una memoria da depositarsi, al più tardi, nella prima udienza. (Nella specie la sentenza di secondo grado, cassata dalla Suprema Corte in applicazione del principio sopra esposto, aveva ritenuto inammissibile l'appello incidentale perché era stato proposto nella prima udienza e non, come prevede l'articolo 343 c.p.c., all'atto della costituzione in cancelleria nel termine perentorio di 20 giorni di cui all'articolo 166 c.p.c.). Anche in un'altra pronuncia analoga, i Giudici di legittimità (Cfr. Cass. 20 gennaio 2006, n. 1179) hanno evidenziato come il rito camerale, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall'art. 343, comma 1, c.p.c. Pertanto, ai fini della tempestività dell'appello incidentale nei procedimenti di secondo grado, inerenti alla separazione e al divorzio, è necessario (e sufficiente) che la comparsa di costituzione e risposta sia depositata entro l'udienza fissata dal Collegio.
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