Alla Corte di Giustizia la disciplina del trasporto marittimo passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria

Leonardo Droghini
23 Aprile 2021

Sono rimesse alla Corte di giustizia UE le questioni se osta al diritto eurounitario la normativa di cui al l'art. 47, comma 11-bis, d.l. n. 50 del 24 aprile 2017, che: a) equipara o consente di equiparare per legge il trasporto marittimo veloce passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria a quello di trasporto ferroviario via mare tra la penisola e la Sicilia; b) crea o appare idonea a creare una riserva in favore di RFI s.p.a. del servizio di colleservigamento ferroviario via mare anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci tra la Sicilia e la penisola.

Il caso. L'impresa affidataria uscente del servizio di trasporto marittimo veloce passeggeri nello Stretto di Messina, tra i porti di Messina e di Reggio Calabria, contestava la legittimità dell'affidamento, diretto e senza gara, del medesimo servizio di trasporto a una società interamente partecipata da RFI s.p.a.

Detto affidamento era disposto dal MIT in virtù dell'art. 47, comma 11-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a tenore del quale “Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia (…) da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma – parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti”.

Secondo il riferito art. 2, lett. e), costituivano oggetto di concessione “il collegamento ferroviario via mare fra la penisola e, rispettivamente, la Sicilia e la Sardegna''.

I dubbi di conformità al diritto eurounitario. Nel ricostruire il quadro normativo applicabile, il Collegio ha osservato che i servizi di trasporto marittimo sono in linea di principio sottoposti al principio di libera prestazione, per effetto del quale ciascun armatore dell'Unione può offrire servizi di cabotaggio tra i porti di qualunque Stato membro, come stabilito dal regolamento CEE 3577/1992. Il servizio di trasporto marittimo veloce passeggeri è pertanto assoggettato alle regole del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50 del 2016), non rientrando – contrariamente al servizio di trasporto ferroviario - nelle esclusioni specifiche di cui agli artt. 17 e 18 del predetto d.lgs. n. 50 del 2016.

La disposizione di cui al comma 11-bis dell'art. 47 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, in virtù della quale il MIT ha affidato direttamente e senza gara il servizio di collegamento veloce passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria, equipara, invece, il trasporto marittimo veloce passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria a quello di trasporto ferroviario via mare tra la penisola e la Sicilia.

In questo quadro, ad avviso del Collegio la predetta disposizione appare contraria al diritto eurounitario sotto tre profili: a) sotto un primo profilo, sottrae, ingiustificatamente e senza alcuna adeguata motivazione, soprattutto in ordine a una eventuale situazione di fallimento del mercato, alle regole dell'evidenza pubblica l'affidamento del servizio di collegamento marittimo veloce passeggeri tra i porti di Messina e Reggio Calabria, in contrasto con le disposizioni degli artt. 17 e 18 del d. lgs. n. 50 del 2016 e del regolamento CEE 3577/1992; b) sotto altro profilo, crea o appare creare o attribuire di fatto in favore di RFI, quale società per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, un diritto speciale o esclusivo per la gestione del collegamento marittimo veloce passeggeri tra i porti di Messina e Reggio Calabria; c) sotto ulteriore profilo, è idonea a realizzare sempre in favore di RFI una misura di aiuto di stato, falsando o minacciando la concorrenza, tanto più che la previsione in esame non è temporalmente limitata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per indire la procedura di evidenza pubblica per la relativa aggiudicazione.

La menzionata disciplina si pone pertanto in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 101, 102, 106 e 107 TFUE.

La questione pregiudiziale rimessa alla Corte di giustizia. In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia dell'UE la seguente questione pregiudiziale: “se osta al diritto eurounitario, e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma come l'art. 47, comma 11-bis, del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, che:

- equipara o quanto meno consente di equiparare per legge il trasporto marittimo veloce passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria a quello di trasporto ferroviario via mare tra la penisola e la Sicilia, di cui alla lett. e), dell'art. 2, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000;

- crea o appare idonea a creare una riserva in favore di Rete ferroviaria italiana S.p.a. del servizio di collegamento ferroviario via mare anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci tra la Sicilia e la penisola”.

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