Situazione di controllo sostanziale e condizioni di ravvisabilità di un “unico centro decisionale”

Redazione Scientifica
23 Aprile 2021

L'accertamento della causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50/2016 deve comunque passare attraverso un preciso sviluppo istruttorio...

L'accertamento della causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50/2016 deve comunque passare attraverso un preciso sviluppo istruttorio: a) la verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 c.c.; b) esclusa tale forma di controllo, la verifica dell'esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia accertata, la verifica dell'esistenza di un “unico centro decisionale” da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l'esistenza dell'unicità soggettiva sostanziale.

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