Il principio di segretezza dell’offerta impone la distinzione assoluta tra elementi tecnici e elementi economici

26 Aprile 2021

Il principio di segretezza e il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica, entrambi previsti a presidio della garanzia di imparzialità della valutazione operata dalla commissione di gara, comportano che la conoscenza degli elementi economici è interdetta fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici.

La fattispecie. Nell'ambito di una procedura di gara pubblica, indetta per la conclusione di un accordo quadro avente a oggetto la fornitura di prodotti sanitari, una delle imprese partecipanti veniva esclusa per avere allegato all'offerta tecnica un documento dal quale risultava “lo sconto generale a listino per gli “ulteriori prodotti” di cui al listino presentato”. Ad avviso della stazione appaltante, tale indicazione – pur non consentendo di risalire all'offerta economica finale – sarebbe stata infatti idonea a condizionare le scelte discrezionali della commissione chiamata a valutare le offerte.

Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dall'interessata, per la quale a norma della lex specialis la percentuale di sconto da applicare al listino non faceva parte dell'offerta economica atteso che, riguardando beni estranei all'oggetto dell'appalto non era da valutarsi ai fini dell'attribuzione del punteggio economico.

La soluzione. Il ricorso veniva rigettato dal giudice amministrativo adito.

Il principio di segretezza e il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica comportano che, fino a quando non sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, resta interdetta alla commissione di gara la conoscenza di quelli economici, al fine di evitare una possibile influenza sull'apprezzamento dei primi (Cons. Stato, III, 24.2.2020, n. 1350), con la precisazione che anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione (Cons. Stato, Sez. V, 24gennaio 2019, n. 612)”.

La peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica impone, infatti, che la tutela copra non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio.

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