Incolpevole mancata conoscenza del processo a carico e deducibilità dei vizi in sede di esecuzione: il vademecum delle Sezioni Unite
Redazione Scientifica
26 Aprile 2021
Se il condannato con sentenza pronunciata “in assenza” che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione propria e/o del suo difensore nel procedimento di cognizione possa a tal fine adire il giudice dell'esecuzione, con richiesta ai sensi dell'art. 670 c.p.p., formulando questio sulla formazione del titolo esecutivo...
Le Sezioni Unite della Cassazione penale, chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa in giurisprudenza:
se il condannato con sentenza pronunciata “in assenza” che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione propria e/o del suo difensore nel procedimento di cognizione possa a tal fine adire il giudice dell'esecuzione, con richiesta ai sensi dell'art. 670 c.p.p., formulando questio sulla formazione del titolo esecutivo.
Se le nullità che abbiano riguardato la citazione dell'imputato e/o del difensore, coperte dal giudicato, pongano il condannato nella condizione di proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, che da, quelle sia derivata.
Se in caso di risposta negativa al primo quesito, la richiesta formulata dal condannato, perchè sia dichiarata la non esecutività della sentenza (art. 670 c.p.p.) in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, sia riqualificabile, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., come richiesta di rescissione del giudicato.
hanno affermato i seguenti principi di diritto:
il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività; può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità;
la richiesta formulata dal condannato perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
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