Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'OEPV non è irragionevole la scelta di riservare la maggior parte del punteggio alla componente tecnica

Claudio Fanasca
27 Aprile 2021

Nelle procedure con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la scelta di riservare la maggior parte del punteggio alla componente tecnica non risulta illogica e irragionevole, siccome in linea con le previsioni della normativa di riferimento e con l'interpretazione di cui alle Linee Guida n. 2 adottate dall'Anac con riferimento al limite del 30 % del punteggio massimo da assegnare alla componente economica, proprio per apprezzare la parte qualitativa dell'offerta.

Il caso: Una impresa terza classificata nella procedura di gara semplificata e di massima urgenza indetta dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 per l'acquisizione e la distribuzione di kit rapidi qualitativi per l'effettuazione di test sierologici sull'intero territorio nazionale ha impugnato la normativa di gara e i relativi esiti, deducendone la illegittimità sotto plurimi profili.

La questione controversa: La ricorrente ha contestato, tra gli altri, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa prescelto dalla stazione appaltante siccome fondato su una ponderazione illogica e sbilanciata a favore della componente tecnico-qualitativa (90 punti per l'offerta tecnica e 10 punti per quella economica), oltre che irragionevole poiché implicherebbe sproporzionati e non giustificabili aggravi economici per la spesa pubblica, in considerazione pure della consistenza e della ripetibilità in futuro della prestazione oggetto di competizione.

La legittimità e ragionevolezza della scelta di riservare la maggior parte del punteggio alla componente tecnica. Nelle procedure che prevedono l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la scelta di riservare la maggior parte del punteggio alla componente tecnica risulta in linea con le previsioni della normativa di riferimento e con l'interpretazione di cui alle Linee Guida n. 2 approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre.2016 e aggiornate con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 sul limite del 30 % del punteggio massimo da assegnare alla componente economica, proprio al fine di apprezzare maggiormente la parte qualitativa dell'offerta.

In particolare, l'art. 95, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, nella sua originaria formulazione, non predeterminava in maniera rigida il punteggio massimo attribuibile all'offerta nella sua componente economica, stabilendo la regola generale della ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo che era rimesso alla stazione appaltante di definire in concreto, in ragione della natura della prestazione richiesta e delle esigenze specifiche da soddisfare, ma pur sempre in modo da assicurare l'effettivo confronto sugli elementi di carattere tecnico-qualitativo dell'offerta.

Invero, seppure l'indicazione del peso da attribuire alle varie componenti di natura qualitativa ed economica dell'offerta risultava rimessa alla stazione appaltante, quest'ultima restava pur sempre vincolata dalla natura del criterio in esame a ricercare un equilibrio tra prezzo e qualità, inevitabilmente destinato a venir meno ove la stazione appaltante avesse riconosciuto all'elemento prezzo un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri elementi (in termini, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1371).

La disciplina di riferimento è stata, poi, modificata dall'art. 60, cmma 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. decreto correttivo), che ha introdotto la predeterminazione a monte della proporzione da rispettare nel rapporto tra offerta economica e altre componenti qualitative della stessa, inserendo il comma 10-bis all'art. 95 d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale “la stazione appaltante, al fine di assicurare la effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta ed individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%”.

Lo scopo della norma, per come precisato anche nelle citate Linee guida ANAC, è quello di meglio perimetrare, in chiara funzione preventiva, gli spazi di discrezionalità riconosciuti all'amministrazione, onde evitare che la prescrizione del miglior rapporto qualità/prezzo possa risultare sostanzialmente svilita da regole di gara in grado di ridurre a tal punto l'incidenza del pregio tecnico dell'offerta da trasformare, di fatto, la competizione concorrenziale in una gara al massimo ribasso mascherata, in quanto solo formalmente rispettosa della regola di garanzia della qualità delle prestazioni richieste.

Applicando tali principi al caso in esame, non risulta pertanto né illogica né irragionevole la soluzione della ripartizione del punteggio da attribuire all'offerta tecnica e a quella economica, privilegiando la prima, in relazione anche alla tipologia di fornitura in rilievo nel caso in esame (in questo senso, cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 4 febbraio 2019, n. 562).

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