Accordo di separazione dei coniugi e successivo divorzio: è valida la pattuizione di un assegno “vita natural durante”?
27 Aprile 2021
Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11012/21, depositata il 26 aprile.
In parziale accoglimento dell'appello avverso la pronuncia di primo grado, la Corte d'Appello di Cagliari revocava l'obbligo dell'ex marito di corrispondere all'ex moglie un contributo per il mantenimento del figlio, confermando invece l'assegno divorzile stabilito dal giudice di prime cure a favore della donna. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto ammissibile e valido l'accordo pattuito dai coniugi in sede di separazione consensuale con il quale erano stati disciplinati i rapporti economici delle parti anche nel successivo divorzio.
L'ex marito ha impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte di legittimità invocando la violazione dell'art. 5, l. n. 898/1970 e 10, l. n. 74/1987. Secondo il ricorrente, l'accordo concluso in sede di separazione consensuale sarebbe stato affetto da nullità per illiceità della causa, in quanto il diritto all'assegno divorzile, in virtù della sua natura assistenziale, non costituisce una posizione soggettiva disponibile. In sede di appello non era infatti stato considerato che, per effetto degli accordi della separazione consensuale, alla moglie era già stata assegnata una parte consistente del patrimonio immobiliare in comunione ed era stato trascurato il decremento reddituale subito dal ricorrente dopo la separazione.
La Corte ritiene fondato il ricorso. La giurisprudenza è ferma infatti nel sanzionare con la nullità gli accordi conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio (v. Cass. civ. n. 2224/2017). I Supremi Giudici colgono l'occasione per richiamare anche il precedente arresto giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 8109/2000, laddove era stato invece ritenuto valido l'accordo dei coniugi in sede di separazione poiché si trattava di un accordo transattivo, mirato a dirimere una controversia di natura patrimoniale insorta tra essi, senza alcun riferimento al futuro assetto degli aspetti economici derivanti dalla pronuncia di divorzio. Inoltre, in quel caso, l'obbligo del pagamento di una somma “vita natural durante” era stato ritenuto giustificato della complessiva situazione reddituale delle parti, in cui al credito di un coniuge corrispondeva il debito dell'altro. Nel caso in esame, invece, la pronuncia impugnata non ha tenuto separati il profilo dei rapporti patrimoniali già pendenti tra le parti e l'eventuale regolamentazione delle ragioni di debito-credito da quello della spettanza dell'assegno divorzile. La Corte sarda ha dunque erroneamente ritenuto leciti i patti tra i coniugi anche ai fini della disciplina dei rapporti economici nel divorzio. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e annulla la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte territoriale che dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui «in tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-crediti portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno a favore dell'altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an dell'assegno divorzile dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)».
Fonte: dirittoegiustizia.it |