Viola il diritto alla vita privata la pubblicazione dell'adozione sul sito internet del tribunale
10 Marzo 2020
La “vita privata” ai sensi dell'art. 8 CEDU è nozione ampia e non esaustiva, in grado di tutelare l'integrità fisica e mentale dell'individuo e dunque molteplici aspetti della sua identità. Essa comprende le informazioni personali che gli individui legittimamente si aspettano non vengano pubblicate senza il proprio consenso. La divulgazione di notizie relative ad un'adozione determina un'interferenza con la vita privata degli adottanti, laddove le informazioni sul sito web del tribunale competente siano state diffuse in violazione della legislazione nazionale che vieta la pubblicazione delle decisioni giudiziarie in materia di diritto di famiglia. La Corte europea ha riscontrato, tra l'altro, una violazione dell'art. 13, in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, poiché il diritto al risarcimento del danno, derivante da un atto illecito o da un'omissione da parte di un'autorità giudiziaria, non deve essere subordinato all'instaurazione di un procedimento penale volto ad accertare la responsabilità della stessa autorità. |