La legge straniera va applicata anche quando, ai fini del divorzio, richieda la separazione personale
20 Agosto 2020
L'art. 10 reg. Ue 1259/2010, relativo al divorzio e alla separazione personale, dispone, tra l'altro, che qualora la legge straniera applicabile non preveda il divorzio si applichi la legge del foro. La norma va interpretata nel senso che essa riguarda unicamente le situazioni in cui la legge applicabile non preveda il divorzio in alcuna forma, non includendo le ipotesi – qual è il caso della legge italiana – in cui il divorzio venga sottoposto a condizioni considerate, dal giudice adito, più restrittive di quelle previste dalla legge del foro. Un'interpretazione secondo cui troverebbe applicazione la legge del foro non appare conforme agli obiettivi di certezza del diritto e di prevedibilità perseguiti da tale regolamento. Quindi, in una situazione in cui la legge straniera applicabile consenta di chiedere un divorzio solo a condizione che esso sia stato preceduto da una separazione personale della durata di tre anni ed in cui la legge del foro non preveda norme procedurali in materia di separazione personale, il giudice competente, pur non potendo pronunciare egli stesso la separazione, deve verificare che le condizioni sostanziali previste dalla legge straniera siano soddisfatte, accertandole nell'ambito del procedimento di divorzio di cui è investito. |