Il diritto al ricongiungimento familiare va valutato in base alla “dipendenza di natura”

23 Giugno 2020

Ai sensi dell'art. 20 TFUE, non può essere respinta una domanda di ricongiungimento familiare in forza dell'esclusivo rilievo secondo cui il cittadino dell'Unione non dispone, per sè stesso e per il coniuge, di risorse sufficienti...

Ai sensi dell'art. 20 TFUE, non può essere respinta una domanda di ricongiungimento familiare in forza dell'esclusivo rilievo secondo cui il cittadino dell'Unione non dispone, per sè stesso e per il coniuge, di risorse sufficienti. A tale proposito, appare necessario verificare la sussistenza tra i coniugi di un rapporto “di dipendenza di natura” che, in caso di diniego di ricongiungimento, comporterebbe per il cittadino dell'Unione, costretto a lasciare il territorio europeo, la privazione dei diritti conferiti dal suo status. Il citato rapporto “di dipendenza di natura” non può sussistere per la sola ragione che, alla luce del diritto dello Stato membro di origine del cittadino UE, i coniugi siano tenuti alla convivenza per via degli obblighi derivanti dal matrimonio.

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