Sulla perimetrazione e gli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici e iscrizione nel casellario informatico ANAC

Redazione Scientifica
09 Aprile 2021

In aderenza ai principi enunciata da Cons. Stato, ad. plen. n. 16/2020 in tema di vizi delle dichiarazioni da prodursi in sede di gara, deve evidenziarsi...

In aderenza ai principi enunciata da Cons. Stato, ad. plen. n. 16/2020 in tema di vizi delle dichiarazioni da prodursi in sede di gara, deve evidenziarsi:

a) che la reticenza dichiarativa (nella specie correlata all'omessa allegazione di precedenti esclusioni) – seppure non legittimi di per sé l'attivazione di un automatismo espulsivo – può e deve essere apprezzata dalla stazione appaltante in quanto si riveli idonea ad occultare “informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, e ad “influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante” in ordine alle valutazioni “sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione” (art. 80, comma 5 lettera c-bis) d. lgs. n. 50/2016), risultando sintomaticamente, nella sua attitudine decettiva ed in relazione alla posizione dell'operatore economico, idonea a “rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” (comma 5, lettera c);

b) che l'ipotesi va, perciò, tenuta distinta dalla più grave falsità dichiarativa o documentale di cui alla lettera f-bis, correlata alla obiettiva (e perciò verificabile e sindacabile) non veridicità dei fatti allegati a supporto della domanda di partecipazione: che, in quanto espressiva di inaffidabilità in re ipsa, costituisce ragione di automatica esclusione, sottratta al concreto e motivato vaglio di rilevanza;

c) che, sotto distinto profilo, entrambe le ipotesi – in ogni caso riferite ad illeciti dichiarativi endoprocedimentali, vale a dire maturati “nella procedura di gara in corso” (comma 5, lettera f-bis) – vanno tenute separate dall'ulteriore fattispecie escludente di cui all'art. 80, comma 12 (in correlazione alle lettere f-ter e g del comma 5), che si riferisce alla eventualità – operante pro futuro ed in relazione a procedure diverse e successive a quelle in cui sia maturato l'illecito – che l'ANAC, su segnalazione delle stazioni appaltanti, abbia accertato l'imputabilità soggettiva (in termini di “dolo o colpa grave”) e la concorrente gravità obiettiva dei fatti oggetto “di falsa dichiarazione o falsa documentazione”, procedendo alla “iscrizione nel casellario informatico”, di per sé obiettivamente ed automaticamente preclusiva, sia pure ad tempus e cioè “fino a due anni”, di ulteriori partecipazioni.

Sono irrilevanti gli illeciti commessi prima del triennio anteriore alla adozione degli atti indittivi della gara (cfr., tra le varie, Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n. 1605), onde non sussiste, a carico degli operatori economici concorrenti, alcun obbligo dichiarativo in proposito..

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