L'obbligo di motivazione in capo alla stazione appaltante è rispettato se l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito
13 Aprile 2021
La stazione appaltante può disporre l'esclusione di un operatore concorrente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c – ter), a condizione che dia conto di un pregresso episodio di inadempimento che la abbia condotta all'adozione di un provvedimento di risoluzione (o alla richiesta di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni), che essa reputi grave e sufficientemente ravvicinato nel tempo e dal quale tragga ragioni sintomatiche di inaffidabilità dell'impresa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8236). A tal fine l'obbligo di motivazione in capo alla stazione appaltante è formalmente rispettato se l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario sia in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale (così, Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2020, n. 4668).
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