Il progetto di fattibilità a base di una procedura di project financing definisce le caratteristiche essenziali dell'opera

Redazione Scientifica
13 Aprile 2021

Nell'istituto della finanza di progetto, il progetto di fattibilità, preceduto da una serie di indagini ed approfondimenti...

Nell'istituto della finanza di progetto, il progetto di fattibilità, preceduto da una serie di indagini ed approfondimenti relativi a tutti i possibili profili di incidenza dell'opera nel territorio inteso nell'accezione più ampia possibile, conclude la prima fase della progettazione con la fissazione delle specifiche esigenze che l'amministrazione ritiene debbano essere necessariamente soddisfatte, anche mediante l'indicazione di specifiche caratteristiche prestazionali dell'opera; è rimesso, invece, al successivo livello di progettazione, rappresentato dal progetto definitivo, lo sviluppo delle caratteristiche strutturali e funzionali in conformità alle indicazioni prima fornite.

Il progetto di fattibilità che l'amministrazione è tenuta a porre a base di una procedura di project financing ad iniziativa pubblica ai sensi del primo comma dell'art. 183, dovrà definire le caratteristiche essenziali dell'opera in base alle esigenze reputate necessarie, lasciando ai privati concorrenti, nella successiva fase di progettazione, la proposta delle misure tecniche reputate maggiormente idonee a dar attuazione ai predetti obiettivi, ed anche se, eventualmente, nel progetto di fattibilità siano descritte in maniera più puntuale le sue caratteristiche, il privato non potrà mai essere vincolato dal progetto di fattibilità al punto da non poter proporre soluzioni differenti che appaiano, a suo giudizio, ritenute maggiormente idonee al conseguimento delle esigenze manifestate dall'amministrazione.

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