I verbali del Servizio prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro integrano la fattispecie delle violazioni “debitamente accertate”

Redazione Scientifica
13 Aprile 2021

È legittima la revoca dell'aggiudicazione disposta a seguito dell'omessa dichiarazione relativa a «gravi infrazioni debitamente accertate...

È legittima la revoca dell'aggiudicazione disposta a seguito dell'omessa dichiarazione relativa a «gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro», fattispecie prevista dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 2016).

Le violazioni possono definirsi “debitamente accertate”, come richiesto da detta causa di esclusione, con la notifica dei verbali da parte dell'Autorità preposta al controllo in quanto non è richiesto che l'infrazione sia “definitivamente accertata”. Non è quindi necessario che le violazioni siano vagliate in sede giurisdizionale.

Come precisato in giurisprudenza (di recente cfr. Cons. St., V, 28 dicembre 2020, n. 8409; in precedenza Cons. St., III, 24 settembre 2020, n. 5564), con la notificazione del verbale - ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 - si produce l'accertamento della violazione amministrativa (mentre l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della medesima legge consegue al contraddittorio procedimentale e costituisce espressione del potere dell'amministrazione competente di determinare l'importo dovuto per la violazione, ove sia ritenuto fondato l'accertamento, e di ingiungerne il pagamento all'autore). I verbali del Servizio prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, sono dunque suscettibili di integrare la fattispecie delle violazioni “debitamente accertate” ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a), costituendo esplicazione del potere di accertamento demandato agli organi competenti ed esercitato nelle forme previste dalla legge.

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