Tipicità degli istituti aggregativi utilizzabili dai concorrenti nelle procedure ad evidenza pubblica

Redazione Scientifica
27 Aprile 2021

Il sistema della contrattualistica pubblica è retto dal principio di personalità nell'esecuzione dell'appalto (in tal senso, l'art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016)...

Il sistema della contrattualistica pubblica è retto dal principio di personalità nell'esecuzione dell'appalto (in tal senso, l'art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016), che, nel porsi a garanzia degli interessi della committenza pubblica, nonché della stessa par condicio tra i concorrenti, esclude che possano essere ammesse offerte che (al fuori delle ipotesi di subappalto) contemplino il coinvolgimento, nell'esecuzione della prestazione in favore dell'Amministrazione, di soggetti terzi che non assumano la veste di né concorrente, né di contraente. Gli istituti aggregativi ammessi dall'ordinamento sono, infatti, tipici (raggruppamento, consorzio, rete di imprese e avvalimento) e per ciascuno di essi la disciplina di settore delinea specifiche e inderogabili modalità e forme, tali da offrire alla Stazione appaltante idonee garanzie anche in termini di imputazione giuridica dell'offerta e - conseguentemente - di verifica dei prescritti requisiti. In tale contesto, la dichiarazione del concorrente di voler concedere a terzi “parte dell'esecuzione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione sulle apparecchiature oggetto di offerta … ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016 … in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura”, tra l'altro inequivocabilmente chiarendo che “le predette attività non sono configurabili … come subappalto”, comporta, di per sé, l'inammissibilità dell'offerta, integrando una non ammessa dissociazione tra il profilo soggettivo del concorrente/offerente in gara e quello dell'esecutore del contratto di appalto.

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