I due orologi. Il tempo del reato ed il tempo del processo: breve storia
29 Aprile 2021
Inizialmente il tempo del reato determinava anche il tempo del processo, dovendosi intendere che l'esaurimento dell'uno determinava l'esaurimento del secondo (art. 152 c.p.p. 1930; art. 129 c.p.p. 1988) salvo che ci fosse la rinuncia all'esaurimento del primo, potendo così continuava a decorrere il tempo del secondo (senza più limiti). Il progressivo allungamento dei tempi del processo – determinato anche dalla mancanza di altri fatti estintivi – ha finito per alterare il riferito equilibrio, innestando nel tempo del reato elementi interruttivi del suo decorso dedotti dalle attività inserite nel tempo del processo. Si innesta qui il contrasto sulla natura del tempo del reato (sostanziale o processuale, oppure misto). Questo elemento di accentuata dilatazione delle attività e dei tempi del processo ha inevitabilmente finito, nonostante i progressivi innesti di sospensione e di interruzione dei tempi dal reato per alterare le storiche, ma consolidate, o quanto meno diffuse, ancorché non condivise da tutti, ragioni poste a fondamento della durata del tempo del reato. L'ulteriore dinamica del rapporto tra i due orologi, innestato dal rafforzarsi del convincimento di non far prevalere il più breve tempo del reato su quello più lungo del processo, ha condotto (riforma Orlando e Bonafede) a far interrompere il tempo dal primo per effetto dell'intervenuto atto nel corso dal secondo. Resta fermo che (secondo la riferita regola generale) il tempo del reato prevale sul tempo del processo prima della riferita preclusione sul suo decorso. Entro i riferiti schemi si è, tuttavia, inserito il principio di natura sovranazionale e costituzionale della durata ragionevole del processo, a prescindere dagli altri elementi (anch'essi di rango sovraordinato) che mettevano in tensione queste scelte. Si è reso, e si rende quindi necessario, individuare nuovi equilibri tra i due orologi: quello del tempo del reato e quello del processo, calibrati sulla ragionevole durata del processo che potrà essere realizzata con una varietà di strumenti, a “monte” (deflattivi, decongestionanti del carico giudiziario) e che a “valle” dovrà prevedere profili compensativi in caso del loro mancato rispetto. Il mancato rispetto del tempo del processo, nei termini fissati dalla ragionevolezza dovrà prevedere forme risarcitorie e di indennizzo, nonché nella misura in cui inciderà sui tempi del reato, sconti adeguati di pena. Sarà così', o potrebbe essere così, possibile riscrivere il nuovo equilibrio nella storia dei due orologi. Naturalmente vanno considerate nello scorrere del tempo nei due orologi le situazioni – più o meno corrette, nonché in bonam ed in malam partem – legate per un verso alla qualificazione del fatto, sul tempo del reato, nonché le cause dell'esaurimento del tempo del processo, tra le quali vanno segnalate anche quella dell'inammissibilità dello sviluppo processuale. |