Qual è la procedura prevista per il cambio del cognome di un minore?
30 Aprile 2021
Qual è la procedura prevista per il cambio del cognome di un minore?
È necessario presentare una domanda in marca da bollo da 16 €, esponendo le ragioni alla base della stessa, supportate da adeguata documentazione ed indicando le variazioni richieste (es.: di sostituzione o di sola modifica), al prefetto della provincia del luogo di residenza, o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello Stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Occorre precisare che è stato individuato il prefetto quale unica autorità decisionale poiché, coerentemente con principi in materia di semplificazione amministrativa, si mira a snellire l'iter procedimentale: in precedenza, infatti, era prevista un'istruttoria a carico delle prefetture e competenza decisionale in capo al Ministero dell'Interno, riducendo di conseguenza i tempi di risposta alla richiesta del cittadino. Nel caso di un minore (anche adottato), la suddetta domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori, oppure da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. In caso di comprovati gravi motivi che non consentono la presentazione congiunta, ovvero quando appare evidente l'interesse del minore all'accoglimento della domanda, la medesima può anche essere avanzata da un solo genitore, nei limiti e con le modalità previste dalla circolare n. 15/2008, e si provvederà alla notifica del decreto di autorizzazione all'altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale. Indispensabile, quindi, una valutazione sulle ragioni della richiesta e sull'eventuale conflitto con esigenze di pubblico interesse e/o situazioni giuridiche in capo a terzi, che richiederebbero di rigettare la domanda. Se quest'ultima è meritevole di accoglimento, il richiedente viene autorizzato, con decreto del prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune di nascita e di quello della residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla data dell'affissione per proporre opposizione. Trascorso inutilmente il termine, viene autorizzato con decreto il cambio del cognome del figlio, da trascrivere e annotare presso gli uffici di Stato civile del Comune di residenza. Se, invece, il prefetto rigetta la richiesta, è possibile presentare ricorso. A tal proposito il Ministero dell'Interno, con circolare n. 66/2004, ha chiarito che i decreti prefettizi adottati in materia di cambiamento di nome e/o cognome si configurano, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, d.P.R. n. 396/2000, come provvedimenti definitivi e come tali non impugnabili gerarchicamente, bensì mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex art. 8 del medesimo DPR, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento o, in via alternativa, con ricorso giurisdizionale al TAR, ex art 2 l. n. 1034/1971, entro 60 giorni. Sul punto si osserva che la sfera di discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione deve intendersi «circoscritta alla individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell'interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch'esso meritevole di tutela dall'ordinamento» (Cons. Stato 26 aprile 2006 n. 2320) e che pertanto «il provvedimento ministeriale negativo debba essere specificamente e congruamente motivato» (Cons. Stato 26 giugno 2002 n. 3533). Pare opportuno precisare, infine, che l'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani. La procedura suindicata non è applicabile ai cittadini stranieri: essi sono soggetti alla Legge del loro stato di appartenenza secondo l'art. 24 l. n. 218/1995. Per questo motivo, per la modifica del nome di un cittadino straniero nato o residente in Italia è sufficiente una attestazione rilasciata dal consolato di appartenenza dalla quale risulti che la vecchia e la nuova identità corrispondono alla stessa persona, e che l'identità corretta è quella nuova.
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