Redazione scientifica
30 Aprile 2021

Il Tribunale di sorveglianza, a causa di un legittimo impedimento per un problema del servizio telematico da parte del difensore di fiducia nominato tempestivamente da un imputato, l'ha sostituito, ingiustificatamente, con un difensore d'ufficio. La Corte di Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16120/21, depositata il 28 aprile.

Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava l'istanza di concessione dei domiciliari avanzata da un imputato.

Il condannato ricorre quindi in Cassazione chiedendone l'annullamento, dolendosi della violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., in relazione agli artt. 178 lett c) e 179 c.p.p., poiché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente definito il procedimento provvedendo, nel corso dell'udienza di trattazione, a nominare un difensore d'ufficio, nonostante fosse assistito da un difensore di fiducia. Quest'ultimo però non aveva potuto presenziare a causa di un problema di collegamento telematico e della scelta del Tribunale di non considerare “indispensabile” la sua presenza in ragione della “natura camerale” del giudizio.

Riguardo i casi di omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dal condannato, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «esso integra una nullità, e ciò perché sia nel procedimento di esecuzione che in quello di sorveglianza, entrambi regolati dagli artt. 666 e 678 c.p.p., la partecipazione del difensore di fiducia già nominato è necessaria ed obbligatoria con la conseguenza che l'eventuale udienza tenuta in presenza del difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, determina la nullità della predetta udienza nonché degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p.» (S.U. n. 24630/2015; Cass. n. 20449/2014).

Ed inoltre che «nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza camerale, non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima non solo all'interessato ma anche al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, e ciò sia quando il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato sia quando sia stato ordinato per qualunque altra causa» (Cass. n. 43854/2019).

Sul tema ha trovato conferma anche l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «nonostante la carenza di una specifica disciplina del diritto di difesa nei riti camerali, anche a partecipazione necessaria, debba comunque trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza la norma di cui all'art. 420-ter c.p.p., comma 5, con la conseguenza che il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza, purché documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria» (Cass. n. 20020/2020; n. 28203/2020).

Nel caso di specie vi è stato un malfunzionamento del servizio di videoconferenza che ha causato l'impossibilità di svolgere l'udienza da remoto con la presenza del difensore di fiducia, attivatosi per partecipare. Per porvi rimedio, il Tribunale ha provveduto erroneamente alla nomina di un difensore d'ufficio, sostituendo ingiustificatamente il difensore di fiducia, in assenza delle ipotesi previste dall'art. 97 c.p.p..

Per questi motivi la Suprema Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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