Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: la riforma della Giustizia e l’accelerazione del processo penale
30 Aprile 2021
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato da entrambi i rami del Parlamento e il 29 aprile è stato comunicato al Consiglio dei Ministri ai fini della presentazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021
Come si legge nella premessa del documento «il piano comprende un ambizioso progetto riforme. Il governo intende attuare quattro importanti riforme di contesto – pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza. […] La riforma della giustizia ha l'obiettivo di affrontare i nodi strutturali del processo civile e penale e rivedere l'organizzazione degli uffici giudiziari. Nel campo della giustizia civile si semplifica il rito processuale, in primo grado e in appello, e si implementa definitivamente il processo telematico. Il Piano predispone inoltre interventi volti a ridurre il contenzioso tributario e i tempi della sua definizione. In materia penale, il Governo intende riformare la fase delle indagini e dell'udienza preliminare; ampliare il ricorso a riti alternativi; rendere più selettivo l'esercizio dell'azione penale e l'accesso al dibattimento; definire termini di durata dei processi».
Obiettivi fondamentali degli interventi in materia giustizia sono sicuramente la riduzione del tempo del giudizio e creare un modello di efficienza e competitività. Con specifico riguardo al processo penale e al sistema sanzionatorio si punta a:
Tali importanti obiettivi saranno raggiunti, in primis, mediante la diffusione dello strumento telematico per i depositi e alcune comunicazioni e notificazioni. Sono poi previsti importanti interventi per la rimodulazione dei termini delle indagini e dell'udienza preliminare con un controllo giurisdizionale sulla data di iscrizione della notizia di reato. Ulteriori adempimenti e regole sono introdotti al fine di rendere più scorrevole la fase del dibattimento. Relativamente al giudizio di appello, si introduce la previsione dell'ammissibilità dell'appello solo se il difensore è munito di specifico mandato a impugnare nonché lo snellimento delle forme del giudizio di appello. Infine, ulteriori azioni riguardano la procedibilità dei reati, l'estinzione di alcune tipologie di reato mediante condotte riparatorie e una maggiore applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto. |