Sul bilanciamento tra diritto di accesso e ragioni di riservatezza

Carmine Genovese
03 Maggio 2021

In tema di accesso agli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'esistenza di segreti tecnici e commerciali deve essere sufficientemente provata affinché l'interesse oppositivo possa prevalere rispetto al diritto di accesso del concorrente.

Il caso. Un operatore economico ha impugnato gli atti del procedimento di gara indetto da Atac s.p.a. e all'esito del quale si è posizionato al secondo posto della graduatoria. Contestualmente, lo stesso ricorso censura altresì il provvedimento di diniego parziale espresso dalla stazione appaltante sull'istanza di accesso agli atti, motivato sull'esistenza di presunte ragioni di riservatezza esplicitate dal concorrente aggiudicatario.

Stante la contestuale proposizione dell'azione caducatoria con quella diretta ad ottenere l'accesso agli atti del procedimento, il Tribunale ha pronunciato sentenza parziale sulla domanda ostensiva, ritenendo inapplicabile al caso di specie l'ipotesi dell'istanza in corso di causa prevista dall'art. 116 co. 2 c.p.a., in quanto trattasi di un rimedio che presuppone la previa pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa.

La necessaria dimostrazione dell'esistenza di ragioni di riservatezza. Il Tribunale ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo l'interesse all'accesso sul presupposto per cui l'istanza è connessa ad un giudizio pendente introdotto dalla seconda classificata.

Al contrario, il diniego espresso dalla stazione appaltante non è stato sufficientemente motivato, considerato che la controinteressata non ha offerto alcun argomento di prova in ordine all'esistenza di segreti tecnici e commerciali che avrebbero potuto, in tesi, dimostrare l'effettiva esistenza di un interesse concorrenziale astrattamente in contrasto con il diritto di accesso. Secondo quanto accertato dal Tribunale, infatti, la generica nota di opposizione presentata dalla concorrente ha fatto mero riferimento all'esistenza di presunti e indimostrati segreti commerciali, senza provare in alcun modo l'esistenza delle ragioni di riservatezza astrattamente idonee a fondare l'opposizione. Pertanto, il Tribunale ha accertato l'illegittimità del diniego opposto dall'amministrazione, in considerazione della genericità dell'interesse alla riservatezza paventato dal concorrente, insufficiente di per sé a fondare l'opposizione in assenza della chiara indicazione di quali informazioni tecniche, commerciali e/o economiche siano meritevoli di segretezza e, in quanto tali, astrattamente prevalenti rispetto al diritto all'accesso.